Glossario. La legge 42/2009 stabilisce che gli enti locali debbano essere dotati di risorse sufficienti a finanziare le "funzioni fondamentali": quali sono?

Federalismo/1: Funzioni fondamentali

di Luisa Giuriato

Le amministrazioni locali attualmente erogano servizi che hanno una ricaduta immediata sul livello di benessere delle famiglie: meno del 17 per cento della spesa regionale e locale va a servizi generali e ordine pubblico, mentre quasi il 60 per cento è spesa per servizi sanitari, istruzione, protezione sociale, attività culturali ed un restante 24 per cento viene indirizzato all’ambiente, allo sviluppo del territorio, alle abitazioni. Per le famiglie e le donne, i servizi forniti a livello locale sono praticamente l’unica forma di welfare pubblico non monetario. Di tali servizi, una parte sarà considerata funzione fondamentale e quindi particolarmente assistita nel finanziamento. Per le regioni, sicuramente la sanità (oggi circa il 75 per cento della spesa regionale), le prestazioni amministrative e poi istruzione e assistenza. Per i comuni, la distinzione tra prestazione fondamentale ed autonoma è al momento provvisoria: ioltre le funzioni genereali di amministrazione e i servizi istituzionali, anche i servizi di polizia, di istruzione, pubblica (asili nido, refezione, edilizia scolastica), la viabilità, la gestione del territorio e le funzioni svolte nel settore sociale dovrebbero essere considerati fondamentali, mentre le spese per i servizi idrici, per l’edilizia residenziale e per la fornitura di energia elettrica dovrebbero rientrare tra le funzioni autonome. Per le province, sono considerati fondamentali i servizi generali di amministrazione, l'edilizia scolastica, i trasporti, la gestione del territorio e dell'ambiente, i servizi relativi allo sviluppo economico e al mercato del lavoro.


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