Iter processuale accelerato, impossibilità di prorogare le indagini preliminari più di una volta, obbligo di avvisare la vittima se l’aggressore è stato rimesso in libertà, informazioni sul gratuito patrocinio. Lo scorso ottobre veniva approvata la legge 119, che ha introdotto importanti novità nella protezione delle donne che hanno subìto violenza. Ecco quali
Violenza, quel che di buono
ha introdotto la nuova legge
«Manderemo via da casa i coniugi violenti». Così disse l'allora primo ministro Enrico Letta presentando a ferragosto dell'anno scorso il decreto, convertito il 15 ottobre 2013 nella legge n.119, che ha introdotto una tutela più incisiva per le vittime dei reati espressione della violenza di genere, per esempio maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e stalking. Ma come sono cambiate le norme e quali sono stati i primi effetti?
Le principali modifiche hanno riguardato aspetti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale penale. In particolare, è stato riconosciuto un maggiore spazio alle esigenze delle vittime (e dei loro difensori) fin dalla fase delle indagini preliminari.
Una delle novità più significative è l’obbligo di informare la vittima di violenza nel caso siano presentate richieste di revoca o di sostituzione delle misure cautelari (per esempio, la detenzione in carcere o gli arresti domiciliari) emesse nei confronti dell’aggressore prima di una sentenza definitiva di condanna. In precedenza, le vittime non avevano diritto di ricevere alcuna informazione, rischiando così non soltanto di rimanere all’oscuro, ma soprattutto di essere esposte a un nuovo pericolo, ogni volta che il difensore dell’indagato chiedeva la scarcerazione del proprio assistito o l’applicazione di una misura meno afflittiva, come il divieto di avvicinamento alla persona offesa, invece degli arresti domiciliari. Era un sistema che faceva acqua da tutte le parti, poiché rendeva particolarmente vulnerabili le persone offese da questi odiosi reati.
Con la nuova legge, il difensore della vittima avrà due giorni di tempo dalla notifica della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare per presentare al giudice memorie, osservazioni e documenti che evidenzino i motivi per i quali si ritiene pericolosa o non opportuna la scarcerazione. L’obbligo di notificare la richiesta spetta al difensore dell’indagato e incide sulla sua ammissibilità: se la richiesta non viene notificata sarà giudicata inammissibile e quindi non produrrà alcun effetto.
Per cercare di rafforzare la tutela delle vittime di questi reati e rendere meno traumatico il percorso processuale, la nuova legge ha introdotto alcune disposizioni per rendere più rapidi le indagini e il processo. Una novità di non poco conto, perché nei casi di violenza l'aspetto umano è spesso prevalente: nel lungo cammino processuale, le vittime sono sottoposte a un dolore e una fatica straordinari, essendo costrette a rivivere attraverso la testimonianza l’esperienza e a volte anche incontrando nuovamente l’aggressore in aula. Più tempo passa fra gli abusi e la fase processuale, più elevato è il rischio di sofferenza e di disagio psicologico che la vittima deve sopportare nel ripercorrere il trauma subìto.
Da questo punto di vista la legge n. 119 ha sancito l’impossibilità di prorogare le indagini preliminari per più di una volta nel caso si proceda per il reato di stalking e di maltrattamenti. Dunque le indagini dovranno essere chiuse entro un anno dal momento in cui la notizia di reato è iscritta nell’apposito registro, termine entro il quale il Pubblico ministero deve presentare al giudice richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Inoltre la legge ha introdotto una corsia preferenziale per il giudizio di questi reati: nel momento in cui deve definire il calendario dei processi da trattare, il giudice è oggi obbligato a dare priorità, insieme ad alcuni altri (come gli infortuni sul lavoro, ecc.), anche a quelli per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking.
Un'altra innovazione significativa tesa a rafforzare la posizione processuale delle vittime di violenza riguarda il cosiddetto gratuito patrocinio. Non appena avrà acquisito la notizia di reato, il Pubblico ministero ha l'obbligo di informare le persone offese che hanno diritto di nominare un difensore pagato dallo Stato, qualunque sia la loro condizione economica. Questa norma solleva le vittime di questi reati da un problema che solitamente le affligge nell'immediatezza dei fatti: non avere risorse per nominare un avvocato nella prima fase delle indagini, cioè proprio nel momento - fra i più delicati e importanti - nel quale è opportuno avere un difensore.
Le vittime, soprattutto quelle di violenza domestica, sono spesso soggetti molto deboli, non indipendenti da un punto di vista economico. Nella maggior parte dei casi, sono costrette improvvisamente a sostenere le spese per il mantenimento della casa e dei figli perché l’aggressore (il marito o il convivente) è stato allontanato o arrestato, e magari si ritrovano anche senza l’aiuto delle famiglie di origine – la propria e a maggior ragione quella del coniuge –, che hanno voltato loro le spalle. La legge, dunque, ora dispone che le vittime dei reati di stalking e di maltrattamenti (per quelle di violenza sessuale era già previsto, dal 2009) hanno diritto ad avere un avvocato a spese dello Stato, a prescindere dal proprio reddito.
Al di là di alcuni tecnicismi da chiarire, per i quali saranno fondamentali le prime determinazioni della Cassazione, è bene sottolineare l’introduzione di altre due norme con cui il legislatore ha inteso rafforzare la posizione della vittima di un reato espressione di genere. Da un lato, è stato reso più semplice perseguire il reo; dall’altro, è possibile applicare pene più severe in alcuni casi specifici: si tratta dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di maltrattamenti e di stalking, e della circostanza aggravante della pena nel caso in cui i delitti di violenza e di maltrattamenti siano commessi in presenza o in danno di un minorenne o in danno di persona in stato di gravidanza.
All’inizio questa legge ha ricevuto molto critiche, alcuni l’hanno giudicata disorganica, altri l’hanno ritenuta frettolosa o addirittura incostituzionale in alcuni punti. Tuttavia nel complesso la sua portata dirompente è innegabile, quanto meno per l’ampliamento dei diritti delle vittime dei reati di violenza nell’ambito del procedimento penale.
È ancora abbastanza prematuro, a otto mesi dall’entrata in vigore, fare un bilancio della concreta applicazione della legge e della sua efficacia. A partire dalla mia esperienza personale posso però affermare che molte norme della nuova legge stanno trovando concreta applicazione senza particolari problemi interpretativi. Di certo adesso sono disponibili strumenti senz'altro nuovi rispetto al passato, ora spetta agli operatori fare il massimo sforzo per usare al meglio le novità introdotte.