Adottare un approccio femminista al diritto della concorrenza significa creare un'economia più inclusiva, non centrata solo sulle abitudini di consumo degli uomini. Intervista a Kati Cseres, giurista e direttrice del Master in diritto dell'Unione europea dell'Università di Amsterdam, che ha proposto un approccio femminista al diritto e alle politiche della concorrenza
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Kati Cseres è professoressa associata di Diritto presso l'Amsterdam Centre for European Law and Governance (Acelg) e direttrice del Master in diritto dell'Unione europea dell'Università di Amsterdam. Nel 2024 ha pubblicato un working paper intitolato Feminist Competition Law (Diritto della concorrenza femminista), che propone un approccio femminista al diritto e alle politiche della concorrenza, delineandone i possibili contributi.
Cosa ha voluto sottolineare intitolando il suo intervento ‘diritto della concorrenza femminista’ e non ‘diritto della concorrenza per l’uguaglianza di genere’?
L’uguaglianza di genere come prospettiva nell'analisi del diritto della concorrenza mette in discussione il modo in cui le autorità garanti della concorrenza dovrebbero essere più consapevoli della prospettiva di genere. L'uguaglianza di genere è incorporata nel sistema giuridico dell'Unione europea perché fa parte dei Trattati Ue. Il femminismo, d’altra parte, è una corrente molto ampia, diversificata e multidisciplinare, con scuole diverse, ma essenzialmente mette gli interessi delle donne al centro dell'analisi e pone la ‘questione femminile’. Non cerca solo “l'uguaglianza” nel senso che le donne dovrebbero trovarsi nella stessa situazione degli uomini, ma suggerisce, piuttosto, che a volte dovrebbero trovarsi in una posizione diversa, che le porti a un vero livello di uguaglianza. L'adozione di una prospettiva femminista applicata al diritto della concorrenza mi è stata utile per sollevare la questione di come la legge, la sua applicazione e le istituzioni abbiano preso in considerazione la prospettiva delle donne e le implicazioni che ne conseguono. È un modo per approfondire la nostra conoscenza del diritto della concorrenza e del lavoro delle autorità garanti della concorrenza. Impegnandoci in un approccio femminista, potremmo aprire il campo del diritto della concorrenza a chi si occupa di diritti delle donne o di altre discipline, e scoprire intersezioni interessanti.
Nel suo articolo sostiene che le studiose femministe non hanno mai esplorato l'area del diritto della concorrenza prima d'ora. Perché, secondo lei?
Le ragioni potrebbero essere diverse. In primo luogo, ad eccezione delle persone che si occupano dei principi di uguaglianza e non discriminazione, credo che in generale poche studiose e studiosi di diritto abbiano lavorato sul genere. Poi, da un punto di vista femminista, ci si è concentrati molto su ciò che non rientra nel diritto della concorrenza, che non è considerato mercato puro e rimane al di fuori della cosiddetta ‘economia’. Cioè, tipicamente, la seconda economia: l'economia della cura. Un'altra ragione ha a che fare con le giurisdizioni. Indirettamente, credo che alcune economiste femministe abbiano sviluppato una conoscenza rilevante sulla diversità umana. Si tratta di economiste che hanno lavorato per criticare i concetti di base che usiamo nel diritto della concorrenza, come il concetto del consumatore come una massa omogenea, l'homo oeconomicus senza alcuna identità personale: nessuna appartenenza etnica, nessun genere, nessuna preferenza.
Potrebbe allora essere proprio lei una delle prime studiose femministe a occuparsi di diritto della concorrenza?
(Ride) Se la domanda è se sono femminista, vi racconto una storia: tempo fa ho iniziato una conversazione con un collega uomo, prima sui social media e poi via e-mail, sulle voci e le opinioni che circolano nella comunità del diritto della concorrenza. Alla fine, mi ha scritto: “non sapevo che fossi femminista”. Gli ho risposto: “nemmeno io!”. Improvvisamente mi sono resa conto di avere del materiale tra le mani. Questo articolo sul diritto della concorrenza femminista non è frutto di una preparazione consapevole di lunghi anni.
Nell'articolo ha scritto che “le metodologie femministe mettono in discussione le pretese positive di obiettività e neutralità”. Tuttavia, molte persone, anche nel mondo accademico, continuano a definire il femminismo ‘propaganda’ o ‘ideologia’, contrapponendolo a una sorta di presunta ‘neutralità’. Ma questo concetto di ‘neutralità’ non è forse, ancora una volta, l'espressione di un privilegio cieco?
Sì: quello che alcune persone considerano ‘convenzionale’ o ‘neutrale’ non è necessariamente tale, perché anche in quel caso deriva dall'aver fatto propri determinati valori, come il libero mercato e i meccanismi del mercato in primis, seguendo una certa scuola di pensiero. Quando ci danno risposte di questo tipo, dobbiamo reagire, opporci. Non c'è niente di ‘neutrale’, perché la concorrenza fa sempre parte di un sistema politico e giuridico. Nemmeno l'economia è neutrale: chi ha detto che il tipo di economia utilizzata nell'Unione europea o in altre parti del mondo sia neutrale? Il problema è che nessuno l'abbia mai messo in discussione.
Alla fine del 2023, sul Journal of European Competition Law & Practice è stato pubblicato l'editoriale Gender Misconduct in Academia (Comportamenti inappropriati da un punto di vista di genere nel mondo accademico), sulle donne nell'ambito accademico, e in particolare le studiose di diritto della concorrenza, che hanno vissuto episodi di emarginazione, ed esperienze anche peggiori. Quali altre iniziative potrebbero contribuire ad aprire discorsi di questo tipo?
A quanto pare, quell'editoriale ha significato molto per molte donne, quindi credo sia un bene che sia stato pubblicato. All'Università di Amsterdam organizziamo la serie di conferenze Women in Law: mi sono resa conto che molti dei e delle nostre studenti del programma di concorrenza e regolamentazione vedono solo uomini che insegnano – che sono ottimi colleghi, ma non hanno altri esempi da prendere come modello di riferimento. Abbiamo quindi invitato giovani donne che esercitano la professione di avvocata che provengono dal mondo accademico o da altri percorsi di carriera, non solo di origine occidentale. Un'altra iniziativa è quella dei pranzi organizzati dalla nostra commissione per le diversità, a cui a volte si uniscono anche alcuni ragazzi. È una novità, perché i cambiamenti non avverranno se a discuterne saranno solo le donne tra di loro: è necessario che gli uomini si uniscano alla conversazione.
Nel suo articolo suggerisce che il ruolo delle Autorità nazionali garanti della concorrenza potrebbe essere importante per un approccio femminista al diritto della concorrenza. In che modo?
Se ci si concentra sulle consumatrici o sulle imprese guidate da donne, il quadro analitico del diritto della concorrenza cambia. Una volta definito il mercato rilevante, si esaminano le preferenze e le decisioni dei consumatori e si disaggregano i dati in base al genere. Alcune economiste ed economisti hanno condotto ricerche empiriche, riscontrando casi in cui la disaggregazione risultava rilevante, perché i consumatori prendevano decisioni diverse a seconda del genere. La definizione di potere di mercato ha implicazioni importanti.
Può citare altri esempi di buone pratiche per le autorità nazionali garanti della concorrenza?
In primo luogo, la Commissione europea ha pubblicato la revisione della comunicazione sulla definizione del mercato per i casi di concorrenza, che recepisce gli sviluppi degli ultimi vent’anni. Ad esempio, quando si esaminano le preferenze dei consumatori e i cambiamenti nei comportamenti e nelle scelte, è necessario tener conto della lingua, della cultura e di altri parametri. Penso che il genere possa essere uno dei parametri che le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero tenere in considerazione. Inoltre, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno spesso linee guida o comunicazioni sulla definizione del mercato. Il potere di mercato nel settore digitale potrebbe essere influenzato dal genere, come nel caso degli algoritmi che riflettono o peggiorano i pregiudizi di genere nei risultati che propongono. Nel campo del diritto della concorrenza, ad esempio, le donne potrebbero non ricevere informazioni rilevanti, come le pubblicità delle automobili, perché il target stereotipato sono gli uomini. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che la maggior parte delle decisioni di acquisto delle auto vengono prese dalle donne. Quindi, possiamo dire che le donne subiscono uno svantaggio informativo nelle loro decisioni di acquisto, rafforzando il potere di mercato di alcune aziende. Un'altra prospettiva potrebbe essere quella di rendere le autorità nazionali garanti della concorrenza più attive sul potere di mercato nei mercati del lavoro, poiché esistono già ricerche solide sul divario retributivo di genere. C'è poi un nuovo strumento, il Gender Inclusive Competition Toolkit dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse, 2023). Ho contattato le autorità nazionali garanti della concorrenza per sapere se lo conoscono e lo utilizzano, ma l'unico paese europeo di cui sono a conoscenza in questa fase è l'Austria.
Professoressa, lei suggerisce un uso specifico delle priorità stabilite dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. Perché?
La definizione delle priorità non richiede risorse aggiuntive per le autorità nazionali di concorrenza o la modifica del loro mandato legale. Le autorità potrebbero iniziare a dare priorità ai casi che riguardano le donne o altri gruppi vulnerabili. Il femminismo riguarda uno specifico gruppo – le donne – ma le argomentazioni potrebbero essere valide per altri sottogruppi vulnerabili della società, come la comunità Lgbtqia+, le minoranze razzializzate o le persone povere. Per me il femminismo è un modo più ampio di pensare ai processi di inclusione/esclusione e alle disuguaglianze. Ci sono giurisdizioni, come quella del Regno Unito, dei Paesi Bassi e altre ancora, in cui questo sta già accadendo: stanno andando oltre lo standard di welfare del consumatore perché i loro governi hanno una politica di welfare più ampia che occasionalmente prenderà in considerazione anche sottogruppi di consumatori, come i cittadini e le cittadine vulnerabili. L'aspetto positivo di questo approccio è che le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno un'ampia discrezionalità nella definizione delle priorità. Quello negativo è che dipende dalle singole giurisdizioni e non è obbligatorio. L’uso della definizione delle priorità come approccio potrebbe richiedere una campagna di informazione e, certamente, ulteriore lavoro.
C'è qualcosa di cui ancora non abbiamo parlato e che vorrebbe aggiungere?
Ci tengo a sottolineare che dobbiamo continuare a verificare, innanzitutto, se le donne fanno parte dei processi decisionali, perché dobbiamo iniziare a coinvolgerle. In secondo luogo, voci diverse contribuiscono con sensibilità diverse, cioè bisogna includere diverse regioni geografiche e background etnici. Un tema che mi sta molto a cuore è quello delle donne che vengono invitate a conferenze, dibattiti e presentazioni di libri sul diritto della concorrenza. Di solito sono sempre le stesse, mentre vorrei che ci fosse una maggiore inclusione: una donna dell'Europa meridionale, un'altra dell'Europa orientale, ecc. Questo ci ricollega alla prima domanda, perché è proprio questa la differenza tra uguaglianza di genere e femminismo: non si tratta solo di aumentare il numero di donne, ma di includere prospettive e voci diverse, e di prendere decisioni.
Ultima domanda, più leggera: ci consiglia qualche libro o podcast?
The Guilty Feminist della comica britannica Deborah Frances-White, che è sia un libro che una serie podcast, un ritratto di quelle persone a metà strada tra il “sono femminista, ma voglio anche essere simpatica”. Poi, Who Cooked Adam Smith's Dinner? A Story About Women and Economics e Mother of Invention: How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men di Katrine Marçal.
Questo testo è una traduzione dell'articolo Feminist Competition Law – an interview with Prof. Kati Cseres, pubblicato sul sito del Centre for a Digital Society dello European University Institute.