Cento anni
di libertà

Cento anni fa veniva abolita l'autorizzazione maritale, alle donne era concesso per legge di gestire i propri beni senza l'approvazione dei mariti. Ma i tempi non erano maturi e la famiglia avrebbe rappresentato ancora a lungo il terreno della disuguaglianza e della segregazione
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Paolo Ungari ebbe a scrivere nella sua magistrale Storia del diritto di famiglia in Italia che, se quella del diritto "è sempre una storia di continuità lunghe", quando si parla di donne esse tendono a diventare "interminabili". Ne era un esempio "il lunghissimo immobilismo legislativo" che (a parte poche e marginali novità) aveva connotato la loro condizione giuridica fra il 1865 e il 1919, vale a dire "per l’intera durata della nostra esperienza liberale". Era stato il Codice civile varato nel 1865, infatti, a sottomettere completamente la "donna maritata" all'autorità e al volere del coniuge e a privarla – per il bene e l'unità della famiglia, si diceva – di ogni autonomia giuridica. Così come era stata la legge n.1176 del 1919 a togliere di mezzo la cosiddetta 'autorizzazione maritale' che di quel dominio di patriarcato era l'emblema, e che fino ad allora era stata indispensabile perché una donna sposata potesse "donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà" (vale dire sottoscrivere assicurazioni) e "stare in giudizio relativamente a tali atti" (art. 134), riconoscendole almeno in parte la dignità e la libertà di persona adulta, capace per legge di scegliere e decidere per proprio conto, e tenuta a farlo.
Non tutti i pezzi andavano a posto. Restavano in vigore gli articoli relativi alle doti e alle separazioni, così come restava in vigore, per fare solo l'esempio più macroscopico, l'art. 131, che recitava "Il marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza": un principio che verrà cancellato solo col nuovo codice di famiglia del 1975, vale a dire ben 110 anni dopo la sua entrata in vigore. Nel complesso, però, si trattava di una legge tra le più avanzate del continente europeo. Tanto più che – proprio per segnalare come abolire l'autorizzazione maritale implicasse un più generale riconoscimento della capacità delle donne a partecipare pienamente, attivamente e con vantaggio di tutti alla vita della nazione e della società italiana – la legge stabiliva, all'art. 7, che esse erano ammesse "a pari titolo degli uomini, a esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto [...] quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato": un articolo giudicato da tutti come la novità potenzialmente più dirompente del provvedimento appena varato, tanto nell'immediato quanto in prospettiva, perché innovava in modo sostanziale il ruolo delle donne nella società. Non per nulla il titolo della legge non faceva riferimento all'autorizzazione maritale, ma a uno snodo cruciale per la cittadinanza (e per l'ammissione al voto, che nel luglio del 1919 sembrava certa), e cioè alle nuove Norme relative alla capacità giuridica della donna.
Quali mutamenti portasse l'abolizione dell'autorizzazione maritale nell'economia familiare e nel potenziamento al suo interno della figura femminile non lo sappiamo, perché mancano studi focalizzati su questi temi. Perfino della montagna di procedimenti giudiziari frutto degli sconquassi della guerra – mariti dispersi e resi inabili al lavoro, matrimoni in crisi e unioni irregolari... – non sappiamo quasi nulla. Così come non ci sono studi che abbiano indagato se, quanto e in che direzione cambiassero, negli anni del fascismo, comportamenti e scelte di mariti e mogli per effetto di quella legge. Senza dubbio, l'aria che si respirava in quegli anni non dovette favorire l'autonomia femminile dentro la famiglia; e d'altronde, più in generale, attivare un nesso virtuoso fra norme di legge e comportamenti effettivi che implicava la messa in discussione del potere reale e simbolico del capo di una famiglia ancora impostata come una monarchia assoluta presupponeva una rivoluzione dei costumi e della mentalità che era del tutto fuori campo.
Possiamo invece chiederci che cosa ne fu dell'art. 7 e delle sue nitide prescrizioni, che sembravano non lasciare spazio alcuno a tergiversazioni e interpretazioni restrittive.
Gli studi sin qui disponibili hanno messo in luce, sia pure in maniera molto sommaria, limitazioni e divieti a cui quel 'principio di libertà' andò incontro negli anni del fascismo, quasi a sottolineare un contrasto fra 'aperture' liberali e 'chiusure' fasciste. In realtà la reazione, ora rabbiosa ora irridente, iniziò subito, e riguardò fin dall'inizio gli apparati dello Stato e gran parte della sua classe dirigente, il mondo della cultura, della stampa e dell'opinione pubblica, ampi settori del movimento operaio sindacale e politico e perfino ambienti non marginali del femminismo (non solo moderato).
Del resto, anche sul piano fattuale, non fu affatto necessario attendere il pieno dispiegarsi del regime fascista perché le possibilità occupazionali previste dalla legge del luglio 1919 si ridimensionassero drasticamente. E non solo perché già il regolamento varato nel gennaio 1920 elencava con una minuziosità degna di miglior causa eccezioni e divieti, ma perché l'insofferenza della classe politica e dell'opinione pubblica verso le norme previste si dimostrò più forte del dettato legislativo.
Un esempio lampante si ebbe fin da subito in un settore cruciale e appetibile come quello dell'insegnamento. Già prima che il 1919 finisse il ministro (liberale) dell'istruzione non aveva esitato a bandire concorsi a cattedra delle scuole secondarie senza tener conto alcuno della legge varata cinque mesi prima (e dunque escludendo a priori da quei concorsi le donne perché donne); e in risposta all'inevitabile blocco del bando si era appellato al Consiglio di Stato perché fornisse una interpretazione 'flessibile' di quella "improvvida legge" che affidava "la formazione della mente e del carattere del cittadino" di domani a delle donne, che – scriveva – "per le loro qualità fondamentali, non modificabili da tirocinio o cultura, non danno adeguato affidamento".
La sentenza del Consiglio avrebbe segnato la strada per i successivi vent'anni e oltre. Essa prescriveva di modificare il bando, ma precisava anche che ulteriori limitazioni rispetto a quanto fissato dal regolamento in vigore potevano essere introdotte attraverso singole disposizioni regolamentari delle diverse amministrazioni: con la conseguenza di restituire alla pratica politica e burocratica il potere di decidere se, in che modo ed entro quali confini, applicare la legge e ammettere le donne nei ranghi dello Stato, e dunque aprendo a una distinzione fra ammissione di diritto e di fatto che tanto peserà nel secondo dopoguerra sull'interpretazione limitativa dell'art. 51 della Costituzione italiana.
Nuovi quesiti, e soprattutto le scelte pratiche di quei primi anni Venti, finirono per allargare ancora le maglie dei divieti, e per dare piena libertà alle singole amministrazioni di aprire o meno di volta in volta – quindi perfino al di fuori di un regolamento generale di settore – i concorsi alle donne per un qualsivoglia posto pubblico, fosse anche il più umile e malpagato, com'era quello di dattilografe, copiste e telefoniste, ben presto autorizzate a restare solo se madri, sorelle o figlie di caduti in guerra.
Tutte le fonti segnalano – per lo più compiacendosene – l'atteggiamento ostile che accompagnò i tentativi di entrare o restare al lavoro compiuti in quegli anni. Il grido crociato Fuori le donne! rimbalzava da un luogo all'altro della penisola, dentro e fuori le mura degli uffici, e si alimentava di petizioni, raccolte di firme e campagne di stampa che chiedevano di addivenire subito alla "eliminazione del personale femminile", al "licenziamento delle donne da tutti gli uffici statali". E naturalmente, ai licenziamenti e alle invettive contro le signorine che lavoravano "per le calze di seta", si accompagnava la tendenza a escludere del tutto, inorriditi, le donne dai rari posti dirigenziali e di rappresentanza che esse ricoprivano.
Nel 1921 la percentuale di dipendenti dallo Stato non ascrivibili a ruoli meramente manuali, del resto, assommava ad appena il 6%; e basta scorrere gli elenchi nominativi per trovarsi di fronte a un esercito di supplenti, avventizie, ausiliarie, e, nelle scuole, di insegnanti di discipline marginali come ginnastica, disegno, computisteria... Qualcuna ce la faceva, ma proprio nel settore in cui maggiori erano le aspettative e le pressioni femminili, quello della scuola secondaria, fu subito tutto un rincorrersi di restrizioni e quote punitive; finché la legge voluta e portata avanti da Giovanni Gentile non bloccò significativamente "l'invasione delle donne", prima per effetto della eliminazione e della drastica riduzione delle scuole in cui esse erano più numerose, e poi con la loro esclusione dall'insegnamento delle cosiddette materie culturali.
D'altronde, negli stessi anni, non si ebbe nessun incremento di rilievo né nelle iscrizioni universitarie (5.000 nel 1920, le universitarie erano appena 5.600 nel 1926, concentrate nelle due facoltà che aprivano all'insegnamento), né nelle professioni cosiddette liberali. A iscriversi all'albo degli avvocati e procuratori fu, nel 1921, un manipolo di appena 85 donne (che andò rapidamente riducendosi) e quando nel 1924 una di loro cercò di fondare una associazione professionale, si dovette ben presto convincere che i tempi non erano maturi; mentre le donne medico – un po' più numerose – ci riuscirono sì fin dal 1921, ma già sei anni dopo erano ridotte al lumicino.
Negli ultimi travagliati anni dell'Italia liberale, insomma, l'impegno a 'dimenticare', limitare e bypassare le norme di parità previste dall'art. 7 della legge del 1919 si era già configurato come un paradigma vincente, preparando una solida piattaforma alle scelte del fascismo. Che, naturalmente, ci aggiunse del suo, sia in termini ideologico-culturali che normativi, alimentando e sostenendo i più vieti ideologismi antifemministi, rafforzando una concezione dello Stato e degli uffici pubblici in chiave nitidamente 'virile', esaltando il principio di gerarchia in ogni sua espressione e dimensione, a partire da quella sessuale e di genere, e costringendo entro il perimetro stretto di una maternità senza altri diritti di quelli affettivi l'identità e il destino femminile: una 'missione' che si alimentava delle ossessioni demografiche proprie del tempo e dell'alto tasso di disoccupazione endemica con cui da sempre era giocoforza fare i conti in Italia.
Ma le contiguità fra il prima e il dopo del fatale 1925 sono evidenti, e segnalano come, quando si parla di libero accesso delle donne alla sfera pubblica, quando si profilava la possibilità di una loro 'innaturale concorrenza' a ruoli professionali e posizioni di potere da sempre maschili, e perfino quando esse si limitavano a occupare posti di lavoro non qualificato (ma non manuale) che teoricamente avrebbero potuto essere affidati a manodopera maschile, i territori permeabili allo 'spirito di reazione' si dilatavano a dismisura, perché ad essere messi in gioco erano comunque profili, ruoli e rapporti decisivi sia sul piano personale che pubblico/politico. Insomma, le opportunità di misurarsi in impieghi e professioni mutarono assai poco col mutare del regime, anche se il clima si fece ancora più avverso ad una presenza delle donne pubblica e nel pubblico: un settore contrassegnato dal blocco sessennale dei concorsi varato nel 1926 e dalle ulteriori restrizioni di legge alla loro presenza nelle scuole, dal moltiplicarsi dei limiti al loro impiego in ruoli di responsabilità a tutti i livelli e dalle molteplici ricadute, dirette e indirette, che la loro ribadita estraneità alla sfera pubblica finì per avere in termini di scarsa credibilità delle poche libere professioniste che osavano sfidare preclusioni e pregiudizi. Ad ogni buon conto, per quanto scarsi e incerti, i dati disponibili segnalano che, all'aprirsi degli anni Trenta, ben poco era mutato rispetto a dieci anni prima, negli impieghi come nelle professioni.
Ma subito dopo qualcosa cominciò a cambiare, e a ritmi via via più veloci. Non negli uffici pubblici, dove anzi la crisi economica deflagrata nel 1929 consigliò – in Italia come altrove – di limitare ulteriormente per legge la presenza delle donne, fino a giungere nel 1939 ad un vero e proprio capovolgimento della legge (mai abolita) di vent'anni prima, cosicché invece delle eccezioni all'impiego si elencavano i pochissimi ruoli a cui esse erano ammesse. Sì invece nelle scuole secondarie di ogni tipo, che non solo videro un marcato incremento delle allieve, ma che tornarono a rappresentare un vero e proprio 'oggetto del desiderio' nei progetti di vita di una folla di piccole e medie borghesi in cerca di sbocchi socialmente e culturalmente qualificati. A testimonianza, mi pare, di quanto contino nella scelta dei percorsi di lavoro le proiezioni identitarie (e dunque i tratti più o meno 'femminili' ad essi attribuiti dalle donne stesse), la loro 'accettabilità' culturale, sociale, familiare.
D'altronde, in quei primi anni Trenta anche le iscrizioni femminili all'università conobbero una vera e propria impennata, e non solo nelle facoltà che potevano aprire le porte all'insegnamento, segnalando un primo, significativo cambiamento culturale – ancora oggetto di letture controverse – di segmenti della società italiana. Quanto quel cambiamento aveva a che fare con analoghe trasformazioni in atto a livello internazionale? Quanto con la speranza di fornire alle figlie una 'dote' comunque preziosa a difendersi dalle avversità della sorte sempre in agguato? E quanto con la mobilitazione ideologica, politica, pratica delle donne – riconosciute come chiave di volta essenziale per raggiungere famiglie e reti parentali – che caratterizzò le scelte della Chiesa e del regime fascista all'indomani del Concordato e delle frizioni che scandirono i loro rapporti negli anni immediatamente successivi?
Mussolini aveva un bel dire che "nello Stato fascista la donna non deve contare". Se non nello Stato, è del tutto evidente che negli anni Trenta la donna come veicolo e strumento di consenso venne assumendo un ruolo di tutto rilievo negli apparati di massa del regime, e per stare sulla scena pubblica assai più che nel passato. E anche sul versante della Chiesa, mai ci si era tanto preoccupati di potenziare le organizzazioni femminili e di promuoverne e di supportarne una presenza attiva e fattiva a livello sociale come in quella fase di accentuata "collaborazione concorrenziale".
Le ricadute liberatorie dei mutamenti in atto, in ogni caso, non si fecero attendere, e finirono per riverberarsi perfino su un terreno minato come quello delle professioni. Le 35 iscritte all'albo degli avvocati e procuratori nel 1931 erano divenute 60 nel 1938 e 132 nel 1939; le ingegnere e architette – 13 appena nel 1931 – erano salite a 30 nel 1936, a 36 nel 1938, a 56 nel 1939, mentre le circa trecento donne medico del 1931 assommavano a più di 500 nel 1938. Certo, parlare di un "esercito di cavallette" come facevano alcuni detrattori dell'epoca era ridicolo, se pensiamo – tanto per fare degli esempi – che gli avvocati erano oltre 30.000 e i medici più di 17.000; e d'altronde le memorie delle poche che ce la fecero (per lo più grazie a reti parentali omogenee e consentanee) raccontano di una tenacia a tutta prova, e di pillole amare da affrontare in souplesse.
Ma che la dinamica dei numeri segnalasse degli scricchiolii preoccupanti e che fosse necessario aggiornare il modello esclusivamente domestico su cui a lungo si era fatto leva appariva sempre più chiaro a tutti. Tanto più che, come aveva confermato un'inchiesta su un migliaio di studentesse romane, la nuova generazione sembrava guardare con scarsissimo entusiasmo a un futuro tutto interno alla famiglia, e che perfino un saggio premiato ai Littoriali femminili del 1941 come La donna nelle professioni liberali si sforzava di dimostrare la piena compatibilità di quella presenza con "gli elementi che costituiscono la concezione muliebre" del fascismo, e chiudeva citando dei versi emblematici di Ada Negri: "Ama l'opera tua. Soffri per essa/ la tua pena piú bella e piú segreta./ Donale il sole de' tuoi giorni,/ l'ombra delle tue notti".
I tempi dell'egualitarismo diciannovista erano lontani: molte le porte che restavano chiuse o che stentavano ad aprirsi nel campo degli impieghi e delle professioni; e quanto all'ambito familiare, le poche novità introdotte dopo il 1919 avevano semmai ridotto ulteriormente i margini di iniziativa e di libertà personale delle donne, come denunciava Maria Laetitia Riccio nella voce Donna scritta nel 1938 per il Nuovo Digesto. Né sembrava che i giuristi proprio allora impegnati nella stesura del nuovo codice civile avessero intenzione di cambiare alcunché.
Qualcosa si stava muovendo – insomma – anche fra le donne cresciute all'interno del fascismo, e convinte (non solo dalla propaganda, ma dall'esperienza delle madri vissute prima del suo consolidamento) della positività del regime e desiderose di credere che fosse possibile forzarne le robuste paratie misogene.
Nota
Questo articolo è una versione abbreviata della relazione tenuta dall'autrice al convegno organizzato dalla Società italiana delle Storiche a Roma (Università Roma Tre) nei giorni 10-11 ottobre 2019 A cento anni dall'abolizione dell'autorizzazione maritale, i cui atti saranno pubblicati da Viella nell'autunno 2020.
Per approfondire
Ballestrero M. Vittoria, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne, Bolgna, il Mulino, 1979
Fioravanzo Monica, Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita, in "Clio" rivista trimestrale di studi storici, 3/1994
Martone Luciano, L’incapacità della donna nel sistema giuridico dell’Italia liberale, “Democrazia e Diritto”, 1996, n. 2-3, pp. 515-526