La Costituzione ovunque, e gli statuti in alcune zone, chiedono l'equilibrio tra uomini e donne nella formazione delle giunte di comuni, province e regioni. Le nomine squilibrate possono essere impugnate: dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, anche dalle associazioni di donne. Ecco come
Contro le giunte monosex
c'è un'arma in più
Leggi e regolamenti in materia di pari opportunità tra donne e uomini hanno offerto nuovi strumenti per combattere almeno le forme più eclatanti di sottorappresentazione di genere negli organi di di regioni ed enti locali. Ciononostante, si continua ad assistere alla formazione di giunte regionali, provinciali e comunali composte in spregio ai principi dettati dall'art. 51 della Costituzione e delle diverse disposizioni contenute in moltissimi statuti di regioni ed enti locali con cui si impone ai rispettivi organi di vertice (presidenti e sindaci) di garantire un’equilibrata presenza di genere nelle rispettive giunte.
I casi della regione Lombardia (Giunta di soli uomini, con un’unica presenza femminile) [1], della regione Campania (un’unica presenza femminile) [2], del comune di Roma (un’unica presenza femminile) [3] e della provincia di Taranto (solo uomini) [4], balzati agli onori della cronaca, rappresentano solo una piccola porzione di un più vasto fenomeno che involge moltissimi comuni di piccole e medie dimensioni [5] e che, molto spesso, non viene portato all’attenzione dei giudici amministrativi.
In realtà, ci sono anche alcuni comuni con giunte composte da sole donne (Comune di Valnegra in provincia di Bergamo e il comune di S. Agata Bolognese in provincia di Bologna). Ma in questi casi nessuno ha fatto ricorso al giudice, anche se – a onor del vero – anche in essi appare violato il principio di pari opportunità.
Ribellarsi costa
La scarsa frequenza con cui si ricorre al giudice in presenza di questo genere di violazioni è probabilmente legata ai costi del contenzioso e alla circostanza che l’accoglimento del ricorso non assicura a chi si è attivato vantaggi diretti e personali: infatti, in caso di condanna l'organo di vertice dell'ente è obbligato a ricomporre la giunta ripristinando l'equilibrio di genere, ma non certo a nominare tra i nuovi entrati, chi ha promosso il giudizio.
A ciò si aggiunga che, almeno finora, la legittimazione a promuovere questo tipo di giudizi è stata riconosciuta solo ai soggetti che astrattamente potrebbero aspirare a far parte della giunta (regionale, provinciale o comunale), quindi a ciascun cittadino elettore nell’ambito territoriale di riferimento. Non è invece pacifico che il ricorrente debba necessariamente appartenere al sesso di volta in volta sottorappresentato [6].
Il singolo che agisce in giudizio dunque dovrebbe sobbarcarsi alti costi individuali per ottenere vantaggi collettivi: il che crea un problema, che non è stato affrontato neppure dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che dà sì alle consigliere di parità il potere di agire in giudizio contro le discriminazioni che riguardano il mercato del lavoro, ma non estende tale attribuzione alla questione delle nomine in organi di governo [7].
Il legislatore, dunque, non ha provveduto a istituire soggetti istituzionali preposti ad attivare rimedi e questa carenza ha giocato un ruolo decisivo nei comuni di piccole dimensioni (in particolare del Sud), dove il tema delle pari opportunità difficilmente trova momenti di emersione spontanea.
Novità dal Consiglio di Stato
Ma una recentissima sentenza del Consiglio di Stato a proposito del caso della Giunta regionale lombarda, ha aperto un nuovo spiraglio, riconoscendo la possibilità di attivare il giudizio e far riconoscere la violazione dell'equilibrio di genere anche in capo alle associazioni non riconosciute che abbiano tra le finalità statutarie quella di difendere il principio delle cosiddette “quote rosa” [8].
L’estensione della legittimazione anche al mondo dell’associazionismo – che non soggiace a limitazioni territoriali, applicabili invece ai singoli elettori – può indubbiamente favorire l’esercizio di un controllo diffuso anche sulle piccole realtà locali.
Il primo passo da compiere in questa direzione sarebbe l'avvio di un monitoraggio sulla composizione delle giunte degli oltre otto mila comuni italiani, al fine di ricostruire le dimensioni del problema. Per dare efficacia all'intervento, si potrebbe partire dalle giunte di nuova formazione o quelle oggetto di recentissime modifiche, dato che la legge consente di intervenire al fine di ripristinare la legalità violata solo a ridosso dell’adozione degli atti di nomina (per la precisione, entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di nomina della giunta o da un successivo provvedimento con cui si sia provveduto a sostituire uno o più membri della giunta senza rispettare l’equilibrio di genere, o lasciando inalterato il preesistente squilibrio).
E' importante a questo punto chiarire che non è necessario che lo statuto dell'ente locale preveda esplicitamente disposizioni che impongano il rispetto dell'equilibrio di genere: tale eventualità certamente rende più agevole il buon esito del ricorso, ma parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 51 della Costituzione imponga un vincolo direttamente cogente anche in assenza di espressi richiami contenuti negli statuti di regioni ed enti locali [9].
Altro elemento da valutare è il grado di squilibrio: qualora la giunta sia composta esclusivamente da un genere o vi sia un unico componente appartenente al genere sottorappresentato le possibilità di ottenere l’annullamento degli atti impugnati sono elevate (soprattutto in presenza di specifiche clausole statutarie).
Infine, per ridurre i costi del contenzioso è opportuno aggregare il più possibile la domanda di servizi di assistenza in giudizio e rivolgersi ad avvocati specializzati.
[1] Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3670.
[2] Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502. Avverso questa sentenza la Regione Campania ha proposto un ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Consulta con sentenza 5 aprile 2012, n. 81.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6637.
[4] TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23 settembre 2009, n. 740.
[5] La casistica è molto ampia. Si possono menzionare i casi del: Comune di Benevento (solo uomini), su cui si è pronunciato il TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12668; Comune di Molfetta (solo uomini), su cui si è pronunciato il TAR Puglia, Bari, sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913. In tutti i casi menzionati i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo sono stati accolti e quasi sempre è stato disposto l’annullamento degli atti di nomina oggetto di impugnazione. Solo nel caso della Lombardia il Consiglio di Stato non ha disposto l’annullamento (limitandosi ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati), ma solo in ragione della circostanza che, nelle more della definizione del giudizio, il Presidente ha revocato gli atti di nomina impugnati ricostituendo una nuova Giunta, che a seguito dell’intervento adottato in autotutela, è risultata composta da due donne (e non più solo da una). Al contempo, il Presidente della Regione ha affidato a una donna l’incarico di sottosegretario alle Pari Opportunità, Moda e Design (precedentemente affidato a un uomo).
[6] In particolare, il TAR Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673.
[7] Si è espresso in questo senso il TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12668 che ha espressamente escluso la legittimazione attiva di una Consigliera di parità provinciale a contestare la formazione di una giunta composta da soli uomini.
[8] In termini, Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3670.
[9] In questo senso si è espresso il TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12668.
NdR, AVVISO ALLE/I NAVIGANTI: inGenere.it avvia il monitoraggio delle giunte degli enti locali che vìolano palesemente l'art. 51 della Costituzione. Segnalateci dunque i comuni nelle cui giunte non siede alcuna donna, o è presente una sola donna, corredando la segnalazione di un link al sito del comune e (se possibile) dell'indicazione della data nella quale la giunta si è insediata. Costruiamo insieme la mappa delle giunte fuorilegge. Scrivete a redazione@ingenere.it, o postate qui la vostra segnalazione.