Quote di genere nelle società quotate e nelle società pubbliche

La legge 120 del 2011

Gli organi di amministrazione e controllo (cda e collegio dei sindaci) delle società quotate in scadenza a partire dal 12 agosto 2012, e quelli delle società controllate da pubbliche amministrazione in via diretta e indiretta, in scadenza a partire dal 12 febbraio 2013, dovranno essere rinnovati riservando una quota pari ad almeno un quinto dei membri al genere meno rappresentato. Questa percentuale sale dal 20 al 33% nel secondo e nel terzo rinnovo degli organi. Tra circa 9 anni, alla fine dei tre mandati, cesserà l'operatività delle quote di genere. L'organismo che vigila sull'attuazione della legge per le società quotate è la Consob, mentre per le società pubbliche è il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del consiglio.  

Qui il testo della legge

Qui il regolamento Consob per la sua attuazione nelle società quotate in borsa (v. anche il commento della giurista Ilaria Perinu su questo sito)

Qui il regolamento per la sua attuazione nelle società pubbliche


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