La Costituzione invitava a costruire un modello comunitario tra insegnanti, genitori e studenti, ma un insegnamento e una famiglia autoritaria erano modelli difficili da trasformare. Dopo gli entusiasmi degli anni Settanta e l’aziendalismo di fine secolo, cosa ci aspetta oggi?
Che ruolo possono avere
i genitori nella scuola?
La Carta costituzionale, approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, regola i rapporti fra genitori e figli e mostra, fin dalla prima lettura, di basarsi su principi più avanzati rispetto a quelli di stampo conservatore del codice civile del 1942, che fino a quel momento avevano informato il diritto di famiglia.
Più nel dettaglio, la Costituzione definisce la famiglia come sede primaria del progetto educativo del minore; a partire dagli artt. 29 e 30 ( “è dovere e diritto dei genitori mantenere, educare e istruire i figli anche se nati fuori dal matrimonio”), la Costituzione individua nella famiglia il “luogo privilegiato di formazione della personalità del minore”.
Particolarmente indicative del rinnovamento sono le disposizioni che riguardano la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e quelle che stabiliscono l’uguaglianza fra coniugi o la pari responsabilità dei genitori nei doveri verso i figli (art. 30, 1 e 3, e art. 29).
La presenza di queste disposizioni avrebbe, dunque, dovuto sgombrare il campo da ogni dubbio sulla novità delle norme. Eppure, sino agli inizi degli anni Settanta dello scorso secolo, la portata innovativa di quei principi è rimasta inascoltata e si è perpetuato un modello educativo autoritario che trovava corrispondenza anche nell’organizzazione scolastica. Insomma, non si riusciva a superare un deciso conservatorismo educativo e sociale.
In realtà, all’indomani dell’approvazione della Costituzione, grazie al richiamo operato dall’art. 29 alla “famiglia come società naturale fondata su matrimonio” si è diffusa una visione basata su un’interpretazione di stampo giusnaturalistico. Cosa intendiamo per impianto giusnaturalistico? Un modo di considerare la famiglia come ordinamento autonomo dotato di un’intrinseca personalità giuridica. In sostanza un luogo nel quale gli interessi dei singoli membri cedono di fronte agli interessi superiori della sua unità.
Una simile prospettiva accentua la patria potestà a scapito della parità fra i coniugi affermata dalla Costituzione, di cui viene offerta una visione debole, avallata inizialmente anche dalla Corte costituzionale (vedi sentenza n. 64 del 1961). Oltre a svalutare il ruolo materno, tale interpretazione ha considerato ogni intervento dello Stato intrusivo rispetto all’autonomia della famiglia. Tutto ciò ha ostacolato l’attuazione dei principi costituzionali sulla famiglia, che dovranno attendere la riforma del 1975, e non ha certamente favorito l’istaurazione di una dialettica collaborativa fra famiglia e istituzioni scolastiche.
Solo sul finire degli anni Sessanta, grazie alla dottrina e alla giurisprudenza più avanzate, si afferma una nuova visione dell’art. 30, comma 1, che impegna i genitori in un “processo di formazione del cittadino”. Si assume, infatti, come obiettivo finale la piena integrazione del minore nella comunità sociale. L’istruzione deve precostituire quindi tutte le condizioni oggettive che consentiranno al minore di accedere, secondo le proprie aspettative, alla attività lavorativa e alla formazione della volontà politica collettiva.
L’apertura democratica dei rapporti familiari, realizzata con la riforma del diritto di famiglia del 1975, si afferma in due modi: da una parte nella garanzia della parità dei genitori, dall’altra negli orientamenti del riformato art. 147 del codice civile che prescrive ai genitori (nel dovere di istruire ed educare la prole) l’obbligo di rispettare le capacità, le inclinazioni naturali del minore e di assecondarne la progettualità ascoltandone le aspirazioni.
È in questo momento di svolta che vengono finalmente valorizzati i canali di comunicazione fra istituti scolastici e famiglie creando quindi le condizioni per istituire forme di collaborazione fra genitori e scuole.
Sono anni segnati da un forte ripensamento che investe tutta l’organizzazione scolastica, il cui conservatorismo era stato denunciato nel 1967 dalla famosa “Lettera a una professoressa” di Don Milani che si apriva con un monito per le madri e i padri di quegli anni: “Questo libro non è scritto per gli insegnanti ma per i genitori. E’ un invito ad organizzarsi”. Nel clima generale di cambiamento politico anche la scuola risponde alle istanze di partecipazione democratica.
La riforma del 1974 configurò, infatti, quella che venne definita la “partecipazione organica” al governo della scuola da parte dei genitori, istituendo gli organi collegiali, avvertiti all’epoca come una conquista contro i rischi di burocratizzazione e autoreferenzialità.
Questi strumenti, confermati dal testo unico sulla scuola del 1994, che ha previsto anche le Assemblee dei genitori, si associano, con il decreto n. 275 del 1999, alla previsione del contributo dei genitori alla determinazione dell’offerta formativa degli istituti scolastici. Tuttavia la maggior parte di queste misure sono rimaste sotto utilizzate o addirittura inattuate, tanto che le associazioni dei genitori hanno sottolineato come, soprattutto la nascita di una visione aziendalistica della scuola, abbia messo ai margini la volontà di creare un rapporto organizzativo con i genitori, considerati non tanto membri della comunità scolastica, ma meri “utenti”.
Proprio in considerazione del limitato ruolo degli strumenti di partecipazione dei genitori, stupisce il tono con il quale il ministro Profumo ha emanato ( con nota del Miur nel novembre 2012) le “Linee di indirizzo” su “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” che rappresentano un’attestazione dell’ “importanza di una partnership educativa tra scuola e famiglia fondata (..) su una fattiva collaborazione (…) che a partire dalla riforma scolastica del 1974, ha condotto a dare vita a un protagonismo attivo delle famiglie (…) definitivamente riconosciuto dalle politiche scolastiche”.
In realtà le indicazioni del ministro offrono una rappresentazione poco aderente alla realtà. Tuttavia propongono un passo avanti che si risolve nell’idea di trasformare la vecchia idea di partecipazione dei genitori alla scuola-comunità, avviata nel 1974, nella corresponsabilità educativa sancita negli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione, che attribuiscono appunto ai genitori e alla scuola uniti un compito attivo nell’educazione e nell’istruzione.
Gli organi di questo rilancio partecipativo sono individuati, tuttavia, in forme di rappresentanza facoltative (come i comitati dei genitori) oppure in strumenti giuridici che hanno avuto obiettivamente poco successo, come il bilancio sociale e il patto di corresponsabilità educativa. Il bilancio sociale infatti si rintraccia solo in limitate iniziative sperimentali, il patto di corresponsabilità, invece, si risolve in un mero adempimento formale di sottoscrizione del patto da parte dei genitori.
In realtà, negli ultimi anni, di fronte all’insuccesso delle forme di partecipazione e rappresentanza, l’attenzione dei genitori verso la scuola pubblica si manifesta (soprattutto dopo le riforme Moratti e Gelmini) in mobilitazioni collettive, come è testimoniato dal progetto di legge di iniziativa popolare presentato nel 2006, nel corso della quindicesima legislatura, recante “Norme generali sul sistema educativo d’istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore”. La redazione del progetto, che aveva come scopo una riforma generale del sistema educativo e di istruzione statale, ha visto coinvolte molteplici associazioni, comitati di genitori e collettivi studenteschi. Tuttavia, si devono segnalare anche le iniziative di tutela individuale che sempre più spesso culminano nel ricorso giurisdizionale del genitore contro l’istituzione scolastica su temi sensibili, quali l’esposizione del crocifisso nelle aule, le mense, l’accesso al tempo pieno, segno anch’esse di una scuola comunque lontana dai bisogni, sempre più diversificati, delle famiglie.