Che ne sarà della democrazia paritaria dopo le ultime elezioni regionali. Il commento di Tania Groppi, costituzionalista
Democrazia paritaria,
qualcosa non va
Vi ricordate il decreto-legge Puglia? Quello col quale, nel cuore dell’estate, alla vigilia delle elezioni regionali, il governo ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti della Regione Puglia, incapace di adeguare la sua legge elettorale a quanto richiesto dalla legge di principio statale (doppia preferenza di genere). Decreto-legge convertito nel giro di pochi giorni, senza incontrare opposizioni in parlamento. Un atto senza precedenti che ha visto per la prima volta il governo utilizzare lo strumento previsto (dal 2001) dall’art.120, comma 2, della Costituzione, facendo d’un colpo piazza pulita degli interrogativi dei quali la dottrina lo aveva circondato: un utilizzo sorprendente, inatteso (pensiamo che questo potere non è, per fare un solo esempio, stato utilizzato nella pandemia), ma che i movimenti delle donne dovrebbero vivere come un grande successo, prescindendo da eventuali vicende contingenti, di politica nazionale e locale.
Infatti, se solo si alza lo sguardo, si vede che il decreto-legge Puglia, chiamiamolo pure così, ha sancito in maniera ormai inequivocabile (come ho scritto in altra sede più in dettaglio) la precettività, in passato qualche volta messa in discussione, dell’art. 51 della Costituzione (e dell’art. 117, comma 7) nei confronti delle regioni, per come ‘mediato’ dalla legge statale di principio (al momento, legge n. 20/2016). Con quali conseguenze è facile dirlo: la incostituzionalità delle leggi elettorali regionali in contrasto con i principi della legge statale. Incostituzionalità che ha giustificato l’utilizzo del potere sostitutivo statale e che può essere fatta valere davanti alla Corte costituzionale. Non si tratta di un dato irrilevante. Tutt’altro, considerando che molte leggi elettorali regionali non sono state adeguate, o sono state adeguate soltanto in parte alla legge statale, come ha messo in rilievo uno studio del gruppo lecostituzionaliste, pubblicato a giugno.
Ebbene, dopo tale straordinaria vicenda (pensate un po': il governo utilizza per la prima volta uno strumento previsto dalla costituzione per garantire l’unità giuridica della Repubblica, in sostanza l’uguaglianza dei diritti, proprio a tutela della parità di genere! Fantastico, no?), trascorso ormai quasi un mese dalle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, è il momento di qualche riflessione.
In primo luogo, sul rendimento della legislazione elettorale regionale (e, indirettamente, tramite essa, dei principi della legge n.20/2016). Guardando i numeri delle elette (come risultano dalla risposta data il 30 settembre dal Ministero degli interni a una interrogazione parlamentare) viene spontaneo il commento: tanto rumore per nulla (o per poco, molto poco). Ecco i numeri: Liguria 3 su 30; Toscana 16 su 40; Veneto 17 su 50; Marche 8 su 30; Campania 8 su 50; Val d’Aosta 4 su 36; e, udite udite, Puglia 8 su 50. Ah, naturalmente nessuno dei presidenti eletti è donna.
È evidente che c’è qualcosa che non va. Anche nelle regioni che hanno adeguato la loro legislazione: pensiamo alla Liguria, che l’ha fatto proprio in extremis, rischiando anch’essa la sostituzione statale, ma l’ha fatto: 3 donne su 30 consiglieri. E che occorra indagare attentamente le cause, iniziando dalla idoneità delle norme. Viene rispettato dai presentatori delle liste, considerando che non sussiste la sanzione della inammissibilità, l’obbligo previsto dalla legge che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale? Questo aspetto dovrebbe essere accuratamente monitorato.
Per passare poi alle prassi utilizzate per aggirare le norme, veri e propri ‘cattivi comportamenti’ dei soggetti politici che occorre sempre e comunque condannare, chiedendo alla politica il rispetto della parità di genere, ma contro i quali occorre anche predisporre misure normative adeguate. A partire dalla prassi più comune, le candidature plurime: quante candidature plurime di donne, rispetto alle candidature plurime di uomini? Infatti, se una candidata risulta eletta in più di una circoscrizione provinciale, dovrà optare per una, e nelle altre circoscrizioni le subentrerà il primo dei non eletti, che non necessariamente è una donna. Per non parlare dei cosiddetti tickets, ovvero del suggerimento dato agli elettori dai partiti di votare una “accoppiata” uomo-donna, strutturata in modo tale da limitare, utilizzando diversi trucchetti (non trovo una parola migliore) le chance delle candidate.
Insomma, i dati sono tali da richiedere un esame approfondito non soltanto della legislazione regionale, ma del suo rendimento, al fine di predisporre, al più presto, i necessari correttivi (come d’altra parte sosteneva uno degli ordini del giorno accolti dal governo in occasione della conversione del decreto-legge Puglia): in assenza di questo tipo di verifica e di un successivo intervento normativo, il decreto-legge Puglia resterà negli annali come una mosca bianca, una inutile prova di forza, incapace di scuotere una situazione, quella della presenza femminile nei consigli regionali, che nonostante il succedersi degli interventi normativi resta profondamente insoddisfacente (e non soltanto nelle regioni che hanno eletto i loro consigli nel 2020, anzi, c’è anche di peggio in giro).
In secondo luogo, mentre si riflette sui miglioramenti da apportare al sistema, in quel faticoso processo incrementale al quale la democrazia paritaria ci ha ormai abituato, non si deve dimenticare che restano diverse leggi regionali non adeguate, sia di regioni a statuto speciale (che dispongono di una competenza distinta da quelle ordinarie in materia elettorale, ma sono comunque tenute al rispetto dei principi sulle pari opportunità), sia a statuto ordinario. Tra queste ultime, spicca la totale inerzia di due regioni che hanno rinnovato i propri consigli rispettivamente nel 2019 e a inizio 2020, il Piemonte e la Calabria.
Allora i governi dell’epoca (Conte I e Conte II) non ricorsero al potere sostitutivo e si andò al voto sulla base di leggi incostituzionali perché non adeguate. Con gli esiti che ci si poteva aspettare: in Calabria, 3 donne su 30 (più la presidente); in Piemonte, 7 su 50. Qui – al di là della solita questione politica (che poi, più che politica, è socio-culturale): perché queste resistenze, questa fatica nell’accettare la parità di genere nei consigli regionali ? – l’interrogativo riguarda gli strumenti che il nostro ordinamento prevede per rimuovere una legge incostituzionale, ovvero le vie per sottoporla al giudizio del solo organo che può annullarla, la Corte costituzionale. In assenza del ricorso individuale diretto, non previsto in Italia, sono ‘vie strette’, che implicano l’instaurazione di un giudizio di fronte a un giudice comune che dovrà sollevare la questione alla Corte costituzionale.
Ci vuole molta perseveranza e precise competenze giuridiche, ma non c’è dubbio che le elezioni regionali svoltesi sulla base di una legge elettorale incostituzionale debbano essere annullate. Ebbene, mentre i risultati delle elezioni piemontesi non sono stati contestati, questo è invece avvenuto per la regione Calabria, dove i risultati sono stati impugnati di fronte al Tar, proprio per il mancato adeguamento della legge calabrese ai principi della legislazione statale sulle pari opportunità.
La questione, che doveva essere discussa in settembre, è stata rinviata al mese di novembre. Anche su questa vicenda, il decreto-legge Puglia dispiega i suoi effetti: esso ha infatti sancito in modo definitivo la precettività dell’art. 51 della Costituzione e della legislazione statale che vi dà attuazione. È oggi assai arduo per chiunque negare la incostituzionalità della legge calabrese e la necessità che vi sia posto rimedio attraverso l’unico strumento che l’ordinamento offre, ovvero una sentenza additiva della Corte costituzionale che inserisca nella legge la parte mancante, esattamente come il governo ha fatto nei confronti della regione Puglia, con conseguente rilevanti, fino all’annullamento, sulle elezioni regionali già svolte.
In definitiva, le elezioni regionali del 2020 ci mostrano ancora una volta che la democrazia paritaria rimane una meta assai ardua. In assenza di uno spontaneo adeguamento delle forze politiche alle norme costituzionali che la sanciscono, non resta purtroppo nient’altro da fare che utilizzare gli strumenti che il diritto ci offre: da qui la necessità di ottenere l’applicazione delle norme vigenti, anche al prezzo di faticose azioni giudiziarie, e di continuare a lavorare per migliorarle, sì da evitare che siano continuamente eluse. Nella consapevolezza che ogni conquista è sempre il prodotto di un attivismo, quell’attivismo al quale i movimenti delle donne sono abituati.