La Consob ha scritto il regolamento che consente l'attuazione della legge sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate, andiamo a vedere cosa prevede punto per punto per capire come una legge diventa prassi

La parità 

quotata in borsa

di Ilaria Perinu

Con la delibera emanata lo scorso 8 febbraio, la Consob ha immesso nel regolamento delle società quotate in borsa l'attuazione delle nuove norme sull'equilibrio tra i generi ai vertici. La delibera (la 8), è stata  preceduta da un’ampia consultazione cui hanno partecipato tra gli altri, ABI, Confindustria, Assogestioni, Assonime, nonché studi legali associati. Si dà così attuazione alla legge 120 del 2011 (artt. 147 e 148), che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese l’obbligo per le società quotate in borsa di effettuare il riparto degli amministratori da eleggere sulla base dell'equilibrio tra i generi.

Tale legge, nel perseguire l’obiettivo di favorire l’accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, ha imposto alle società quotate di prevedere, all’interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l’equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge in almeno un 1/5 in sede di primo mandato e almeno un 1/3 nei successivi mandati, che devono essere almeno tre.

A garanzia dell’effettività di tale previsione normativa è previsto che il mancato rispetto dell’equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione delle società sia sanzionato dalla Consob attraverso un procedimento graduale e progressivo:  una iniziale diffida ad adeguarsi al nuovo principio entro quattro mesi, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 100.000 a euro 1.000.000 in caso di ulteriore inottemperanza ed infine, se la società non si adegua entro successivi tre mesi, i componenti eletti decadono dalla carica.

 In ossequio a tali principi e previsioni normative, la delibera  ha modificato il regolamento delle emittenti In sostanza, la Consob lascia ampia autonomia alle società quotate, affidando a loro la scelta dei modi in cui garantire l'applicazione della legge e assicurare nel concreto il rispetto della normativa di genere. Si stabilisce infatti che:

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli stessi articoli disciplinanti l'equilibrio di genere

Un meccanismo simile vale per i collegi sindacali:  “L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi”.

All’esito della consultazione avvenuta nel 2011, la Consob ha preferito garantire l’autonomia statutaria delle società soprattutto nei casi, frequenti ad esempio tra le cooperative,   di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, ciò al fine di non disincentivare la presentazione di liste da parte di investitori per i quali il rispettare dell’equilibrio tra i generi potrebbe rendere più onerosa la presentazione stessa della lista.

Tuttavia, come si legge anche nel documento che racchiude gli esiti della consultazione in materia di equilibrio tra i generi e nomina degli organi delle società quotate, “tale scelta non preclude, naturalmente, anche a coloro che presentano liste contenenti meno di tre candidati di includere rappresentanti di entrambi i generi o di quello che, presumibilmente, possa essere meno rappresentato, al fine di favorire il rispetto della quota di genere al momento della nomina dell’organo”.

Attualmente, secondo l’ultimo Rapporto di Assonime,  ci sono 27 società quotate in borsa che già rispettano il principio di equilibrio tra i generi con la quota di un quinto prevista per il 2012 e altre sei società che invece hanno già un terzo di donne nel board. La legge 120/2011 e la delibera della Consob avranno l’effetto, nei prossimi tre anni, di dar luogo ad un ricambio “forzato” dei consiglieri dei CDA del 32%. Poche settimane dopo la delibera Consob,

il governo ha risposto ad un’interrogazione parlamentare circa l’emanazione del regolamento ministeriale che dovrà dare attuazione all’obbligo per le società controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate, di riservare a membri donne a partire dall’agosto 2012 almeno un quinto (e a seguire un terzo) dei posti nei consigli di amministrazione, nei consigli di sorveglianza e nei collegi sindacali.

Il regolamento doveva essere già emanato nel settembre 2011. Ad oggi, però, è stato adottato solo lo “schema di regolamento”  che prevede un sistema di monitoraggio sull’attuazione della normativa presso le società a controllo pubblico, oltre ad un meccanismo sanzionatorio, in caso di inosservanza, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

Primi passi, dunque,  per garantire che anche il genere femminile trovi adeguata rappresentanza negli organi amministrativi e sindacali delle società che a loro volta hanno l’occasione per avvantaggiarsi di  caratteristiche, stili di leadership e competenze nuove. E per ridurre, gradualmente  il gender gap che vede l’Italia al 74esimo posto secondo il Gender Gap Report 2011 del World Economic Forum sul divario di opportunità tra uomini e donne nel mondo.

È auspicabile che la formazione delle liste avvenga non sulla base di meri criteri che si riducano in un rispetto solo formale delle quote di genere, ma attingendo alle liste già esistenti di donne dotate di comprovate capacità e competenze manageriali, quali la Ready for Board Women di PWA e SDA Bocconi, e la lista dei 1000 curricula eccellenti raccolti della Fondazione Bellisario.


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