La riforma Fornero vista da vicino
27/06/2012
La legge sul mercato del lavoro è stata appena approvata, e adesso? Abbiamo chiesto a tre lavoratrici e un lavoratore, tutti atipici, di descriverci la loro situazione, per vedere cosa cambia in concreto per loro da domani, su tre punti-chiave: il contratto, le tutele, i contributi
La riforma del mercato del lavoro è legge. Abbiamo chiesto ad alcune persone, ciascuna toccata in qualche modo dalla riforma, di descriverci la loro situazione in modo dettagliato, per poi provare a vedere cosa cambia (e cosa no) con l’applicazione della nuova legge, in particolare su tre questioni fondamentali: 1. forma giuridica: il contratto è valido o va cambiato?; 2. protezione sociale: cambia qualcosa nella copertura di malattia, maternità, ferie, disoccupazione?; 3. costi: aumentano o no i contributi previdenziali?.
Sara, contratto a progetto
Sara ha 32 anni e lavora per un ufficio stampa di un sindacato di categoria, ha un orario di otto ore e una postazione fissa nella sede del datore di lavoro. Ha un contratto a progetto della durata di sei mesi in cui si stabilisce un compenso totale di 6.000 euro netti, che riceve in sei rate mensili.
In base alle nuove regole, non dovrebbe essere più possibile stipulare un contratto a progetto «per compiti meramente esecutivi e ripetitivi». E in effetti non è questo il caso di Sara, che lavora con uno strumento per definizione creativo, la scrittura, per affrontare ogni volta situazioni diverse, pur nel campo specifico dell’attività sindacale. Da questo punto di vista il contratto di Sara è in regola e rispetto a prima non cambia nulla.
Tuttavia il testo di legge prevede: «Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente». In sostanza, con la riforma, il contratto usato per Sara sarebbe possibile solo in presenza di un progetto specifico, dettagliato e non generico.
Alla voce “corrispettivo” la riforma dispone che la retribuzione «non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività […] sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi».
Il collegamento alla contrattazione collettiva viene introdotto solo per i contratti a progetto, e ne rimangono escluse tutte le altre forme di contratti precari. Quello che invece accomuna tutti i lavoratori che versano i contributi alla gestione separata dell’Inps, compresi i contratti a progetto, è l’aumento delle aliquote contributive dal 27,72% al 33% quando la riforma andrà a regime, nel 2018.
Sostanzialmente immutato l’accesso agli ammortizzatori sociali: i contratti a progetto non rientrano nella cosiddetta Aspi né nella mini-Aspi. Come succedeva per la vecchia legge, anche dopo la riforma se Sara perdesse il lavoro dovrebbe verificare di avere i requisiti richiesti per la disoccupazione “una tantum” (1).
Il contratto di Sara non prevedere ferie; e per i casi di malattia, gravidanza e infortunio specifica espressamente che il contratto «rimane sospeso, senza l’erogazione del corrispettivo». Tuttavia, subito dopo viene richiamata la disposizione della legge Biagi (art. 47 comma 2) che dà al datore di lavoro la possibilità di interrompere il contratto, anche senza giusta causa, con preavviso di 30 giorni. Quindi, se non viene licenziata prima, Sara avrà diritto all'astensione dal lavoro per maternità “coperta” dall'Inps (80% dello stipendio) a patto che abbia lavorato almeno tre mesi nell'anno precedente: tutte regole già in vigore prima, e non modificate dalla riforma Fornero, che nulla cambia anche in tema di congedi parentali: il cocopro non ne ha diritto, né con la vecchia né con la nuova legge.
Validità del contratto | Malattia, maternità, ferie, disoccupazione | Aumento contributi |
Rimane un contratto a progetto | Non rientra né nell’Aspi né nella mini-Aspi. Viene però introdotto un minimo retributivo. | Sì |
Marta, partita iva (finta)
Da quattro anni lavora per uno studio di architettura, ha a disposizione un computer solo per lei e una scrivania con le sue cose. E non lavora per nessun altro committente. In pratica ha una postazione fissa, un orario che non sceglie, una serie di mansioni stabilite da altri, e ha un solo datore di lavoro da più di otto mesi. Esattamente i criteri che la riforma stabilisce per individuare le cosiddette “finte partite Iva”, in cui si travestono da lavori autonomi situazioni che in realtà sono di lavoro subordinato, evitando così il contratto da dipendente (2).
Dunque a partire dall’entrata in vigore della legge, Marta dovrebbe, in teoria, passare a un contratto di collaborazione a progetto, che a sua volta non potrebbe esistere senza un progetto specifico (3). Tuttavia la legge indica anche diverse condizioni di esclusione dal riconoscimento della condizione di “finta” partita iva. La riforma prevede infatti che le persone iscritte a un qualche albo professionale sono automaticamente escluse dalla possibilità di essere riconosciute fra le partite iva “abusate”, così come sono esclusi i redditi superiori a 18.000 euro annui (4). Ma soprattutto la nuova legge esclude la possibilità di riconoscere come partita iva impropria anche chi possiede “competenze teoriche di grado elevato” o chi “ha acquisito capacità tecnico/pratiche rilevanti”. E infatti Marta, pur non essendo ancora iscritta all'albo, ha conseguito una laurea in architettura, ha svolto diversi stage formativi e lavora già da diversi anni.
L’aspetto delle tutele per i titolari di partita iva non è nemmeno accennato nel testo della riforma, per cui tutto rimane come prima in fatto di disoccupazione e maternità (non previste), mentre per la malattia qualche piccolo cambiamento viene introdotto non dalla riforma Fornero ma dal decreto “salva Italia” (si veda qui sotto, al paragrafo su Anna). Quel che cambierà, in peggio, saranno i contributi da pagare: che passeranno, con una serie di scatti intermedi, dall’attuale 27,72% al 33% con la riforma a regime, nel 2018.
Validità del contratto | Malattia, maternità, ferie, disoccupazione | Aumento contributi |
Il contratto resta valido. Anche se rientrerebbe nei criteri che individuano un abuso della partita iva, il contratto è 'salvo' perché Marta ha competenze di grado elevato e ha acquisito "capacità tecnico/pratiche rilevanti". | Nessuna novità dalla riforma del lavoro. Invece il decreto “salva Italia” aveva già introdotto un rimborso per i giorni di degenza domiciliare (prima erano riconosciuti solo quelli in ospedale). | Sì |
Anna, partita iva (vera)
Di mestiere Anna fa la traduttrice, ha una partita iva e lavora per diversi committenti. Anche nel suo caso, come per il precedente, la riforma non introduce ammortizzatori sociali né altri strumenti per coprire gli eventuali periodi di inattività, i ritardi nei pagamenti o le fatture mai saldate (problemi spesso lamentati dai lavoratori autonomi), su cui comunque il freelance deve anticipare i soldi richiesti per fisco, previdenza e oneri sociali.
Con la riforma Fornero i contributi da pagare per la pensione vanno ad aumentare progressivamente di 6 punti percentuali per tutti coloro che versano alla gestione separata dell’Inps, quindi anche per i freelance a partita iva. Secondo le associazioni di lavoratori autonomi, l’aumento ricadrà per intero sul lavoratore, limitandone la disponibilità di reddito e portando le aliquote contributive a incidere molto di più sui freelance che sui dipendenti. Per esempio, ipotizziamo un reddito mensile lordo di 2.000 euro, applicando l’aliquota al 33%, il freelance si ritroverà un reddito annuo di 10.078 euro, mentre il dipendente avrà 17.052 euro. Il calcolo è stato eseguito dall’associazione 20 maggio, che ha elaborato una tabella in cui si compara l’aumento per i lavoratori che versano alla gestione separata Inps con la situazione dei lavoratori dipendenti, che dividendo il carico contributivo con il datore di lavoro, a parità di stipendio lordo, alla fine si ritrovano in busta un netto superiore.
Invece, per effetto non della riforma ma del decreto “salva Italia”, il versamento per oneri sociali dello 0,72%, previsto per para-subordinati e autonomi, a partire dal 1 gennaio 2012 produrrà le stesse prestazioni anche per gli autonomi, mentre prima questi pagavano senza avere nulla in cambio, come si legge sul sito dell’associazione di lavoratori autonomi Acta. In sostanza viene introdotto “il diritto alla malattia domiciliare e ai congedi parentali anche ai professionisti iscritti gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria”, secondo l’Acta. Dunque si potrà fare richiesta di rimborso non solo per i giorni di degenza ospedaliera, ma anche per il periodo di malattia passato a casa, per un numero di giorni superiore a 4 e inferiore a 61, ottenendo un rimborso commisurato al numero di mesi di versamento contributivo, per un massimo di 21 euro al giorno. Tuttavia il calcolo percentuale è talmente esiguo, sostiene l’Acta, da corrispondere di fatto a un trattamento molto limitato o nullo.
Validità del contratto | Malattia, maternità, ferie, disoccupazione | Aumento contributi |
Il contratto resta valido | Nessuna novità dalla riforma del lavoro. Invece il decreto “salva Italia” aveva già introdotto un rimborso per i giorni di degenza domiciliare (prima erano riconosciuti solo quelli in ospedale). | Sì |
Marco, contratto a tempo determinato
Di professione Marco è chimico farmaceutico, da anni lavora per aziende del settore, con i contratti più disparati: all’inizio, una decina di anni fa, con contratti co.co.co, poi ha firmato diversi co.co.pro. e diversi contratti tramite agenzia interinale. Adesso invece sta sostituendo una dipendente in maternità, e ha un contratto a tempo determinato. La varietà contrattuale che Marco ha attraversato viene mantenuta dalla riforma, che non riduce i tipi di contratti disponibili. Con il contratto da dipendete, anche se a scadenza, Marco finalmente arriva ad avere i diritti previsti dal contratto collettivo nazionale del settore chimico-farmaceutico: malattia, permessi, r.o.l., ferie. Secondo le regole precedenti alla riforma, Marco avrebbe avuto accesso alla disoccupazione ordinaria o straordinaria in base al numero di giorni lavorati l’anno prima della richiesta di indennità (per l’ordinaria erano richiesti 52 settimane di lavoro e almeno due anni di anzianità contributiva all’Inps, per la straordinaria servivano 78 giorni, 11 settimane, nell’anno solare, più i due di anzianità contributiva all’Inps). Con la riforma non cambia granché. L’Aspi sostituisce la disoccupazione ordinaria ma per accedervi servono sempre 52 settimane, mentre per la mini-Aspi (che sostituisce la disoccupazione a requisiti ridotti) con le nuove regole servono 91 giorni, cioè 13 settimane.
Quello che invece cambia per i contratti a tempo determinato è l’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro per evitare l’assunzione a tempo indeterminato. Se prima bastavano 10 giorni di stop per i contratti inferiori a sei mesi diventano 60, mentre i 20 giorni necessari per i contratti superiori ai sei mesi diventano 90.
Inoltre, se Marco diventasse padre, sarebbe obbligato a stare a casa per tre giorni entro i primi cinque mesi di vita del figlio o della figlia, due dei quali in sostituzione della madre, dunque se la madre non ha un contratto di lavoro il congedo di paternità obbligatorio si riduce a un giorno solo.
Validità del contratto | Malattia, maternità, ferie, disoccupazione | Aumento contributi |
Aumentano i giorni di stop tra un contratto a tempo determinato e un altro | Nessun cambiamento rilevante | No |
NOTE:
(1) A partire dal 2013 è riconosciuta un’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’Inps, che nell’anno precedente abbiano lavorato per un solo datore di lavoro e non abbiano superato un reddito di 20.000 euro lordi, abbiano versato alla gestione separata almeno per 4 mesi nell’anno precedente e un mese nell’anno in corso e abbiano avuto due mesi consecutivi di disoccupazione nell’anno precedente.
(2) Secondo l’art. 69-bis del testo di legge: «Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (la partita iva, n.d.r) sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente (ferma restando, cioè, la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo, n.d.r), rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco
dello stesso anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente».
(3) Pena «l’applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03», e cioè pena, attraverso una seconda specifica sentenza, la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.
(4) L’art. 69-bis 2 b esclude l’attività che «sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233».





Commenti
"Riforma" Fornero
In pratica, per tre casi su 4 la "riforma" porta solo l'aumento dei contributi e peril quarto caso aumenta il periodo senza lavoro tra un contratto e l'altro.... bella roba! La Fornero ha ragione: QUESTO lavoro che c'è adesso NON è undiritto, è una porcata...
credo ci sia un errore su Marta
Condivido lo spirito dell'articolo e di fondo avete perfettamente ragione.
Però credo che nel caso di Marta, finta partita IVA, ci sia un errore: Marta, laureata in architettura, sarà iscritta all'ordine degli architetti, e quindi verserà i contributi non alla Gestione Separata, bensì all'Inarcassa, la cassa di Architetti e Ingegneri. All'Inarcassa, come a tutte le altre gestioni previdenziali, non si applica l'aumento previsto invece per la Gestione Separata.
Se capisco bene le informazioni sul sito http://www.inarcassa.it/site/Home/Contributi.html , Marta che verosimilmente ha meno di 35 anni e lavora da 4, paga per ora il 6,75% di contributi all'Inarcassa (non il 27,72%), e dopo 5 anni di lavoro e di contribuzione, andrà a pagare circa il 13-14% e non il 33% come è previsto per la GS. Per lei non cambia nulla con la Riforma Fornero.
Inoltre, sempre se non ho capito male, dal sito si comprende che per andare in Pensione vale la regola dell'età minima 58 anni e contributi minimi 35 (moooolto diversa da quella della GS).
In più gli iscritti hanno una assicurazione sanitaria privata gratuita, e anche una prestazione per inabilità temporanea o definitiva al lavoro.
Insomma, Marta sicuramente è sfruttata dai suoi datori di lavoro, che dovrebbero assumerla, ma versa in una situazione molto diversa da una sua collega non iscritta ad alcun ordine professionale o cassa.
Grazie per il commento e per
Grazie per il commento e per le puntuali osservazioni. In effetti c'è un errore nella tabella, che provvediamo a correggere. Nel testo la situazione viene spiegata un po' più in dettaglio nella sua complessità. Nella condizione attuale Marta non è ancora iscritta all'albo, quindi rimane nella gestione separata e i contributi aumentano. Se invece dovesse superare l'esame e iscriversi all'albo degli architetti, comincerà a versare a Inarcassa e i contributi non aumenteranno. Al momento rimane esclusa dai criteri per "stanare" le finte partite iva perché, con una laurea, stage formativi e 4 anni di esperienza, presumibilmente rientra nella definizione di lavoratrice con “competenze teoriche di grado elevato” o che “ha acquisito capacità tecnico/pratiche rilevanti”.
Andare oltre la Fornero
Invio questo commento in quanto ho letto quest'articolo e ne ho tratto alcuni asset per fare una stima dei danni diretti e collaterali di questa riforma. I casi segnalati sono ben rappresentativi ma faccio notare che purtroppo da un lato la previdenza cosiddetta volontaria e supplementare rispetto a quella dell'inps per intenderci per vari lavoratori non esiste. In pratica non ci sono i fondi necessari in quanto non si lavora sempre e quando si lavora c'è poco da fare si pensa purtroppo ad altro e magari a pagare i debiti contratti quando non si lavorava.
Quando questi andranno in pensione percepiranno quella dell'Inps e sarà pochissimo. La precarietà pone drammatici nel lungo periodo.
Premesso la Riforma Fornero pone che il licenziamento non sarebbe possibile solo per le donne in maternità e per gli infortunati. Questo significa che non si farà attività sindacale e figuriamoci attività politica nei luoghi di lavoro.
Ma dove è la contraddizione della nostra epoca? Essa è micidiale. Mentre abbiamo comunque un aumento di laureati e diplomati si registra un calo di attività politica di base. Perché? Perché sono crollate le tutele sociali.
Ma se il sistema economico corrente porta tanto a livello di rendimenti nei mercati finanziari? Abbiamo situazioni assurde di ampie fasce di cittadini che hanno problemi per fare la spesa alimentare? Come dobbiamo fare? Penso che dobbiamo andare oltre la Fornero e aggredire i nodi dell'economia. Non ci sarà nessuna crescita con questa legge. E, questo dobbiamo cercare di metterlo in evidenza con dimostrazioni mirate e i casi quì analizzati offrono spunto per analisi e ricerche a tutto campo.
Limite minimo di un co.co.pro
Buonasera a tutti,
dal testo della legge si capisce chiaramente che un contratto cocopro debba essere collegato ad un progetto e ai risultati, ma la durata del progetto costituisce anche la durata minima del cocopro ipso facto o si può essere assunti anche per un periodo inferiore?
grazie
contratto a progetto
Per quanto riguarda il contratto a progetto, probabilmente si determinerà anche la necessità di un'adeguamento della retribuzione al ccnl o a posizioni equivalenti, il che può determinare amare sorprese, ossia mi spiace il rpgetto è finito e lei non serve più.