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La maternità come diritto di cittadinanza è un bellissimo ed evocativo messaggio. Ma nella pratica un assegno uguale per tutte può abbassare le tutele già esistenti. E poi dobbiamo chiederci: il welfare deve tutelare le donne come madri-lavoratrici o solo come madri?

Assegno di maternità per tutte:
attente alla trappola

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Dieci anni, anzi un po’ di più. Nel Patto di Natale del 1998 era prevista la fiscalizzazione degli oneri di maternità. Il ministero su cui si era incardinata la questione era quello che allora si chiamava della Solidarietà sociale, con Livia Turco. Ho un ricordo vivido. Mi chiedono di partecipare ai lavori della commissione che nel frattempo si era già insediata. Tra gli altri, Chiara Saraceno, che, credo, avesse suggerito il mio nome, Nicola Rossi, Paolo Onofri.

La questione è: come realizzare l’impegno? Dato che con la fiscalizzazione degli oneri di maternità si sposta sulle risorse pubbliche generali il sostegno economico alla maternità, si ritiene che la conseguenza sia che l’indennità di maternità debba essere uguale per tutte: lavoratrici subordinate, autonome, precarie, disoccupate, inoccupate.

Esattamente quello che viene ora riproposto (1). Vale allora forse la pena ricordare come è andata. Che cosa ha deciso quella commissione. Perché mi sono battuta per un risultato diverso. Questo ovviamente non significa che le considerazioni di allora siano del tutto valide anche adesso. Ma almeno alcune mi pare ancora di si!

Ricordo uno scontro verbale acceso con Nicola Rossi. Sostenevo che non si poteva passare a un importo uguale per tutte, che il principio di uguaglianza sostanziale non lo consente, che le regole europee non lo consentono, che la riforma del welfare era necessaria, ma che non capivo perché si dovesse iniziare proprio dalle donne (e magari lì fermarsi!).

Alla fine convinsi Livia Turco e il compito di trovare la soluzione fu affidato a Paolo Onofri e a me. Ne è nata una fiscalizzazione parziale degli oneri di maternità e la creazione di una rete di protezione progressiva: al vertice, l’indennità di maternità ‘classica’, della lavoratrice subordinata, ma anche di quella autonoma e libero professionista, dall’80 al 100 % della retribuzione, a seconda dei settori e delle norme della contrattazione collettiva; in mezzo, l’indennità per le lavoratrici atipiche e discontinue; alla base l’assegno di maternità, che era stato da poco introdotto, e destinato alla madre non lavoratrice (inoccupate, disoccupate, casalinghe) in un nucleo familiare a reddito ISE medio-basso.

Questo schema è stato poi inserito nel testo unico maternità–paternità del 2001. In questo modo:

a) è rimasta ferma la protezione delle lavoratrici, soluzione del resto obbligata, sia per come era formulata la disposizione del Patto di Natale (che garantiva il mantenimento del livello vigente delle prestazioni), sia per le regole europee sulla protezione della maternità, che prevedono che l’indennità di maternità non sia inferiore all’indennità di malattia, effettuando quel collegamento tra indennità e retribuzione che è inevitabile nei sistemi previdenziali;

b) si è effettuata una estensione della tutela economica della maternità in direzione della tendenziale universalità della tutela, con una distinzione a seconda che l’assegno sia rivolto a sostegno della maternità di chi non lavora professionalmente (e in questo caso collegandola al reddito ISE) o a favore di chi svolge lavoro professionale nelle aree interstiziali caratterizzate da elevata discontinuità e/o forte atipicità;

c)  si è introdotto lo sgravio di parte degli oneri di maternità a carico del datore di lavoro, anche per le gestioni dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, inglobando al suo interno un più generale provvedimento di decontribuzione.

La fiscalizzazione degli oneri di maternità era già allora – più di un decennio fa – rivendicata dal sindacato dei lavoratori per accentuarne il carattere di diritto di cittadinanza e dalle associazioni dei datori di lavoro per gli evidenti profili di riduzione del costo del lavoro.

La questione di fondo resta anche ora la stessa e la ripropongo qui. Riguarda la scelta di una prestazione universale quale riconoscimento della maternità come diritto di cittadinanza. Tale nodo è di portata ancora più profonda di quanto non sia la ricomposizione della relazione insidersoutsiders, cioè tra lavoratrici subordinate protette e altre lavoratrici a protezione limitata. Sia le une sia le altre, pur con diverso grado di tutela economica e normativa, sono considerate prestatrici di lavoro professionale o aspiranti tali. Accomunare, invece, sulla base dell’evento maternità, le lavoratrici e le non lavoratrici è operazione di difficile, se non impossibile traduzione normativa, se si intende rispettare il principio di uguaglianza in senso sostanziale. Il termine ‘lavoratrici’ copre, infatti, lo stesso insieme esteso, sopra richiamato, che va dal lavoro subordinato a quello autonomo, con le medesime tensioni e contraddizioni. Dentro a questo insieme, in particolare, la protezione della maternità è espressamente regolata in via fortemente differenziata, quanto a prestazioni e a contribuzione. Inoltre, una parte consistente e forse maggioritaria svolge non solo lavoro professionale, ma anche lavoro di cura, lo stesso o parte di quello prestato da coloro che sono qualificate come ‘non lavoratrici’. E’ il risultato, questo, dell’esclusione del lavoro di cura da misurazioni di valore. Il che non significa, ovviamente, che non abbia valore misurabile (gli esperimenti in tal senso si moltiplicano), né che abbia solo valore sociale e non economico. Ma quando si parla di lavoro, ci si riferisce al lavoro professionale o per il mercato. Questo assioma ha soffocato e continua a non far emergere molte questioni decisive.

Ecco perché il percorso attuativo della disposizione del Patto di Natale del 1998 era condizionato da vincoli giuridici e contrattuali e da ragioni di coerenza. Si è così convenuto che l’universalizzazione dovesse essere accompagnata dalla individuazione di soglie selettive, dotate del requisito della ragionevolezza, in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. L’attuazione ha pertanto seguito una duplice direzione: ridefinite le condizioni di accesso all’assegno di maternità e introdotta una fascia di protezione intermedia per i casi di forte discontinuità lavorativa, per consentire una progressione più equilibrata e una più ampia estensione temporale di riferimento tra il sostegno nell’area del ‘non lavoro’ e quella nell’area del ‘lavoro’.

Continuo a pensare che questa sia la prospettiva utile. Cercherei, invece, di non evocare un trattamento uguale per tutte. La maternità come diritto di cittadinanza è un bellissimo ed evocativo messaggio. Dobbiamo fare attenzione a come tradurlo nel nostro ordinamento. Parificare il trattamento di tutte nei confronti della maternità – a parte i rischi di mettere in un angolo ogni tentativo di valorizzare il ruolo dei padri – non mi pare rispetti il principio costituzionale di parità sostanziale, né la normativa europea. Se il ricordo delle discussioni nella commissione di cui ho parlato all’inizio di queste note vi pare utile, vi invito davvero a considerare quanto sia pericoloso legare a un'unica soglia di protezione economica situazioni diverse. Con il risultato, per di più, che a incidere sulla determinazione di quella soglia saranno le risorse pubbliche sempre più scarse.

Forse sono una inguaribile conservatrice, ma sono ancora affezionata al richiamo della Corte costituzionale in una sentenza del 1991: l’indennità di maternità in favore di chi presta lavoro “serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno economico”.

Insomma, riflettiamo su come migliorare la protezione del lavoro atipico e discontinuo, anche agendo sull’accesso ai servizi. Ma evitiamo che la maternità come diritto di cittadinanza diventi uno dei modi di abbassamento delle tutele esistenti. E’ uno schema che continuiamo a vedere: proteggiamo tutti … al minimo!

(1) Si veda la voce "assegno universale di maternità" nell'Abc delle nostre proposte, e l'articolo di Marina Piazza e Anna Maria Ponzellini, Per un assegno di maternità uguale per tutte, sempre su questo sito. Sulla questione degli oneri di maternità, si veda anche l'articolo di Mara Gasbarrone Maternità: pagano anche le imprese.