Dall'etica al diritto, un recente parere della Corte interamericana dei diritti umani apre nuove prospettive sulla cura come principio alla base di costituzioni e democrazie, in grado di orientare le politiche pubbliche per tutte le persone, l'ambiente e gli ecosistemi, ampliando il dibattito portato avanti negli anni dalle femministe. Il commento di una giurista
La questione della cura è tornata nel dibattito in un momento storico difficile, intriso di guerre, di discorsi d’odio, corredato dall’affievolimento dei diritti sociali, considerati non più un diritto ma uno spreco, e soprattutto in un contesto mondiale in cui le disuguaglianze sociali, culturali di genere ed economiche aumentano; tutto sembra andare in una direzione opposta e contraria alla cura. In questo contesto, l'economia e la giurisprudenza tornano a occuparsi del tema della cura per inquadrarlo e per trovare una sua collocazione.
La Corte interamericana dei diritti umani (Inter-American Court of Human Rights, IACtHR) ha adottato il Parere consultivo OC-31/25, anticipando la dottrina e dimostrandosi così, ancora una volta, un avamposto e un luogo di sperimentazione giuridica, fornendo alcune costruzioni teoriche che portano a considerare la cura come un diritto autonomo, costruito in via interpretativa in quanto elemento essenziale di diritti già inclusi nella Convenzione americana sui diritti umani.
Ci sono almeno due questioni da porsi in merito: in primo luogo, se sia effettivamente utile parlare di diritto autonomo e quali risvolti possa comportare tale riconoscimento in merito all’applicazione delle garanzie di cura, più di quanto già accade applicando altri diritti della Convenzione che sono ad essa legati: il diritto a una vita dignitosa (art. 4.1 della Convenzione), il diritto all’integrità personale (art. 5.1), il diritto alla libertà personale (art. 7), il diritto alla vita privata e familiare (art. 11), il diritto alla salute, al lavoro e alla sicurezza sociale (art. 26), il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione (art. 24), nonché la tutela della famiglia (art. 17) e dei minori (art. 19), come hanno ben spiegato Miriam Henriquez Viñas, costituzionalista, e Sabrina Ragone, studiosa di diritto pubblico comparato.
In secondo luogo, se, a partire dalla decisione della Corte interamericana dei diritti umani, la cura non possa invece essere interpretata in senso più ampio, riconosciuta come un principio portante e peculiare delle nostre democrazie, alla stregua del principio di eguaglianza sostanziale, tanto da poter innescare con la sua presenza un fenomeno di rigenerazione così potente da invertire la rotta ormai intrapresa verso democrature e democrazie autoritarie.
Riguardo al primo punto, affermare che la cura è un diritto si presta a diverse conseguenze.
Le giuriste Henriquez Viñas e Ragone hanno valutato positivamente l’impatto di questo parere consultivo della IACtHR per quel che riguarda il rafforzamento del carattere normativo della cura, ora corredata anche di basi giuridiche ed eventualmente di linee guida per integrare negli ordinamenti il diritto alla cura.
Il parere non comporta di per sé alcun vincolo giuridico, ma diffondere culturalmente una teoria della cura anche nella prospettiva giuridica, e non più solo in quella etica e filosofica, suscita un’attenzione che potrebbe portare a una profonda condivisione di questa garanzia, sino a imporla come vincolante nelle convenzioni sovranazionali e nelle stesse costituzioni. Di fatto, il parere della Corte interamericana dei diritti umani è talmente dettagliato e giuridicamente articolato da imporsi al di là della forza normativa intrinseca.
Per quanto siano condivisibili tutti gli aspetti positivi illustrati dalle due giuriste, ci si deve comunque chiedere se sia necessario riconoscere la cura come un diritto.
L’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, DDHC) che ha identificato le funzioni minime del costituzionalismo è oggi messo in crisi dallo sbilanciamento tra la funzione di limitazione del potere e quella di tutela dei diritti a favore di quest’ultima. A dire il vero, la tutela si è trasformata in una moltiplicazione di diritti e delle loro garanzie, spesso di elaborazione giurisprudenziale da parte delle corti.
È nato così un mercato dei diritti che non deve essere assecondato. Questo perché si rischia di non tenere conto che la loro moltiplicazione costituisce un problema, perché simultaneamente si moltiplicano i doveri in capo alle istituzioni, ai poteri pubblici e ai soggetti privati che sono giuridicamente vincolati alla soddisfazione di quei diritti. E anche perché questa moltitudine di diritti, nati dalla giurisprudenza, non ha un radicamento nelle rivendicazioni politiche che finora hanno fondato la storia del costituzionalismo, come dimostrano i diritti di libertà e i diritti sociali che hanno connotato i momenti cruciali della costruzione dello stato liberale e, successivamente, dello stato democratico.
Se i diritti sono privati di questi aspetti che ne costituiscono l’identità costituzionale, perdono anche la loro identificazione nello spazio giuridico, fluttuano senza una collocazione storica precisa. Non sono il risultato di una composizione di conflitti e si limitano alla natura di garanzie poste su un piano orizzontale insieme a tante altre, in un coacervo di posizioni di vantaggio destinate a elidersi tra loro.
Proprio in tema di diritto alla cura, o diritto di cura, come si pone questo rispetto alla dignità umana (anche se sarebbe preferibile parlare di "dignità sociale"), al diritto alla salute e all’integrità psicofisica?
Se la cura fosse una esplicitazione di altri diritti, basterebbe tutelarli, senza creare una moltiplicazione di garanzie e tutele; se, invece, si tratta di un diritto autonomo, allora si dovrebbe estendere lo spazio delle garanzie, che potrebbero in tal modo entrare in concorrenza tra di loro e, a volte, in conflitto. In tal caso, di un diritto che ha un’origine giurisprudenziale, spetta al giudice e non al legislatore l’attività di bilanciamento tra i diritti. Questo bilanciamento non è sempre prevedibile e può arrivare a creare più conflitti di quanti ne riesca a risolvere. Inoltre, elaborare un nuovo diritto aumenta un catalogo già affollato che rischia di affievolire ognuno dei diritti in esso contenuti, perché lo spazio di effettività di ognuno di loro si riduce aumentando il numero.
Se proprio la discussione deve vertere, come ha suggerito la Corte interamericana, sulla sfera dei diritti, che almeno si possa considerare la cura come un dovere, alla stregua del dovere di solidarietà, che peraltro è già presente in molte costituzioni e carte sovranazionali e che vanta un’origine storica. In tal caso, la categoria dei doveri non si limiterebbe a rappresentare il rovescio di quella dei diritti: specialmente il dovere di cittadinanza e di solidarietà che insiste su una comunità politica, allo scopo di forgiarla e consolidarla. In tal modo, senza affollare la categoria dei diritti, si otterrebbe comunque una diretta giustiziabilità della cura: tra i privati, il dovere di cura si imporrebbe come un dovere di svolgere specifiche attività e tenere certi comportamenti con la stessa sollecitudine che deve adottare il pater familias per la proprietà che amministra – dovere che risale al diritto romano e che è ancora presente nel diritto di common law, ad esempio nell’istituto del trust.
Da qui si potrebbe partire per imporre un dovere di cura che si esplicita in un dovere di cittadinanza, un dovere di fedeltà alla Repubblica, un tributo che si deve pagare per far parte di una comunità. Così come nella Costituzione italiana esiste il dovere tributario di compartecipare alla vita comune pagando le tasse. Porre in capo alle istituzioni un dovere di prestazione può avere una valenza più forte di quanto ne possa avere la creazione di un diritto di cura: obbligare le istituzioni a una prestazione può essere un incentivo più alto del riconoscere a un soggetto un diritto alla cura dai vaghi contenuti.
Riconoscere, invece, la cura come un principio fondamentale, da una parte renderebbe libere le costituzioni e gli ordinamenti interessati di modulare questo principio nel modo che esse ritengono più opportuno. Dall’altra, costituirebbe un piano di lettura, un parametro per tutta la legislazione e anche nei confronti delle corti costituzionali. Funzionerebbe proprio come il principio di uguaglianza, che ormai è inserito in tutte le costituzioni liberali democratiche con diverse graduazioni, e che costituisce un parametro assai diffuso di costituzionalità.
In altre parole, considerare la cura come un principio potrebbe rappresentare una svolta che garantirebbe massima libertà e autonomia agli ordinamenti. Allo stesso tempo, li guiderebbe non solo al rispetto di un diritto alla cura in senso stretto, ma all’effettività di un più ampio principio di cura che caratterizza le democrazie contemporanee: se il principio di uguaglianza formale, formulato dalla rivoluzione francese, è stato consustanziale allo stato liberale, il principio di cura è peculiare alle post-democrazie che devono recuperare una dimensione di attenzione, di buon andamento delle istituzioni, di ritorno alle regole del gioco del sistema democratico: rispetto delle singole persone, delle minoranze, dell’avversario politico, delle istituzioni. Allora la cura può diventare uno strumento di buon vivere democratico che ha però un vincolo e un fondamento giuridico: non si tratta più di etica della cura, ma di un principio giuridicamente vincolante e capace di piegare a sé la legislazione futura e le politiche pubbliche ben più di quanto possa fare una sua riconduzione a diritto.
Si potrebbe partire dall’intuizione, poi divenuta un’articolata teorizzazione della politologa statunitense Joan Tronto, che ha descritto il modello di “Caring democracy”, e approfondirne gli aspetti giuridici e le garanzie. In questo modo, la cura assumerebbe delle caratteristiche giuridiche più ampie di quelle riservate ai diritti, ovvero quella di un principio generale dell’ordinamento o come principio costituzionale o convenzionale che non considera la cura come un diritto delle persone vulnerabili, ma come un parametro al quale, alla stregua del principio di uguaglianza e di solidarietà (che pure è stato citato dalla Corte interamericana) si deve conformare tutta la legislazione.
In questo modo, le convenzioni sovranazionali e anche le stesse costituzioni nazionali acquisirebbero uno strumento capace di indirizzare le politiche pubbliche e sarebbero legittimate a inserire specifiche garanzie che corrispondono a pratiche di cura intese in senso lato. Si tratterebbe di un principio rivolto non solo alla cittadinanza e alla comunità politica, ma alle stesse istituzioni e ai poteri che devono garantire gli aspetti più vari della cura: l’effettività dei diritti, il buon andamento nei rapporti tra cittadine, cittadini e istituzioni, tra cittadinanza e pubblica amministrazione, tra la cittadinanza stessa.
In altre parole, in tal modo la cura non interesserebbe solo le persone che svolgono il ruolo di care giver e quelle che hanno bisogno di cure, ma si potrebbe estendere il significato a una serie di politiche e di attività che devono essere intese come a favore della qualità della vita e delle libertà: tutele sul lavoro, una dignità sociale che inserisce gli individui in un contesto collettivo. Si pensi alla cura del pianeta, alla cura dell’ambiente e degli ecosistemi. È pur vero che molte costituzioni, ad esempio quella italiana, già contengono queste garanzie, ma inserire un generale principio di cura rafforzerebbe le singole pratiche e le comporrebbe in un più ampio spazio dedicato alla qualità dell’esistenza che non è un diritto, ma può diventare una pratica, pratica che si rivolgerebbe a più diritti.
Insomma, dall’etica della cura al diritto della cura, di certo la Corte interamericana è riuscita ad aprire un dibattito scientifico non più limitato agli ambienti femministi, ma aperto e correlato al tema della qualità e della efficacia del modello democratico attuale. Tuttavia, è necessario prestare una particolare attenzione al dibattito intorno al diritto alla cura: se si tratta di rilanciare un’attenzione generale verso una tutela e una effettività dei diritti contenuti nella Costituzione, l’apporto è del tutto positivo.
C’è però bisogno di concretizzare in misura maggiore gli strumenti giuridici della cura, affinché non coincidano con l’intero dettato costituzionale (mi riferisco al punto nel quale la Corte interamericana ritiene che si tratti di un diritto autonomo, ma fortemente connesso a una serie di diritti già inscritti nella Convenzione) e affinché non si limitino al solo apporto delle giurisprudenza, che da una parte schiude le porte al neo costituzionalismo e alle juristocracies, e dall’altra lede il principio di eguaglianza: sollecitare il legislatore a tener conto del diritto alla cura e alla prospettiva culturale che la cura porta con sé, sin dai tempi delle rivendicazioni femministe e dell’etica della cura, è la soluzione auspicabile perché generale e astratta, capace di incidere in modo uniforme sulle situazioni giuridiche soggettive.
Si tratterebbe dunque di aprire una nuova prospettiva, una chiave utile per rileggere il costituzionalismo dei nostri tempi ma limitandone le storture. Siamo all’inizio di una nuova avventura scientifica in campo giuridico, perché il mondo ha bisogno di cura.