Politiche

La funzione assegnata alle quote dalle leggi vigenti e dalla riforma costituzionale e i nuovi vincoli sui risultati elettorali configurano una trasformazione nella concezione teorica e nella pratica della rappresentanza politica. Ne siamo davvero consapevoli?

Verso una rappresentanza
fondata sul genere

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Foto: Flickr/European Parliament

La conquista dei diritti politici delle donne è una vera e propria rivoluzione nello spazio pubblico e privato: facendo cessare il monopolio maschile nella sfera politica, il suffragio universale impone la trasformazione di ogni ambito – da quello privato della famiglia a quello del lavoro produttivo, da quello del potere economico a quello del potere politico – perché l’esistenza di uno spazio sottratto al principio di uguaglianza e strutturato da una subordinazione femminile diventa intollerabile.

Per questo, la Costituzione non solo afferma l’uguaglianza “senza distinzione di sesso” nei suoi principi fondamentali (art. 3), ma fin dall’origine contiene norme espressamente volte a garantire il principio delle pari opportunità uomo-donna in materia elettorale (art. 48 e 51), che la revisione costituzionale degli articoli 117 nel 2001 e 51 nel 2003 ha reso ancor più esplicito. Nel loro insieme, come ha riconosciuto la giurisprudenza costituzionale, queste norme pongono “esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale” (sent. 49/2003): forme e modalità per raggiungere l’obiettivo sono lasciate al legislatore, con ampi margini di scelta fra tutte le misure possibili, fermo restando che la costituzione garantisce, al genere sottorappresentato, una speciale protezione.

Leggi elettorali (e riforma costituzionale)

Oggi, il tema delle misure di pari opportunità elettorali risulta esplicitamente affrontato in tutte le leggi elettorali, con “quote di genere” (presenza di candidati di uno stesso sesso non minore o non superiore a una determinata misura), diffusione della “doppia preferenza” (una seconda preferenza solo a favore di un/a candidato/a di sesso diverso da quello/a a cui si è attribuita la prima), previsioni sanzionatorie diversificate.

A livello locale, nei comuni con più di 5.000 abitanti sono previste quote di genere pari a un terzo, ma la sanzione di inammissibilità colpisce solo al di sopra dei 15.000 abitanti (legge 215/2012). Per il parlamento europeo vi sono quote del 50%, con vincolo di posizione alternata solo per i primi due candidati (legge 65/2014).  Il nuovo sistema elettorale della Camera (legge 52/2015, Italicum: un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, a liste concorrenti con capolista bloccato e voto di preferenza) impone che i candidati siano presentati in ordine alternato per sesso; al contempo, i capilista dello stesso sesso non possono essere più del 60% del totale in ogni circoscrizione e, nel complesso delle candidature circoscrizionali di una lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%. Il voto di preferenza, previsto in tutti e tre i livelli, è sempre declinato nella versione della doppia preferenza di genere.

Nelle leggi elettorali delle regioni, una legge quadro (legge 20/2016) impone di prevedere: a) in caso di liste con voto di preferenza, una quota di genere del 40% in ciascuna lista e la doppia preferenza di genere; b) in caso di liste bloccate, l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale; c) nel caso di collegi uninominali, che le candidature con il medesimo simbolo di candidati dello stesso sesso non superino il 60%. Punto debole resta l’assenza di sanzioni, che potranno però essere introdotte dalle leggi regionali.

La legge quadro sembra in grado di soddisfare anticipatamente la coerenza con la finalità di “equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini” prevista nella revisione costituzionale che sarà oggetto di referendum a dicembre (art. 122 cost., per le leggi elettorali regionali); non pare, invece, sufficiente a soddisfare, nonostante l’indubbia connessione tra sistema elettorale del consiglio regionale e legge elettorale del senato, lo stesso obiettivo di equilibrio imposto anche alle leggi elettorali di camera e senato dal nuovo articolo 55, e anche la disciplina transitoria per la prima elezione del senato sembra aver “dimenticato” il principio, nulla disponendo a proposito di equilibrio tra i sessi.

Il genere come qualità necessaria della rappresentanza?

Il legislatore italiano ha sin qui preferito le quote di genere, perché, a differenza delle quote femminili, agirebbero in modo “neutrale”; anche se, in realtà, una norma formulata esplicitamente a favore del sesso femminile si limiterebbe a rendere esplicito il fatto che la sotto-rappresentazione riguarda, in termini attuali e concreti, il genere femminile. La differenza si manifesterebbe solo nel momento in cui il sesso femminile cessasse di essere svantaggiato: mentre le quote femminili, venuto meno il presupposto, perderebbero il fondamento implicito della loro ragionevolezza, le quote di genere garantiscono automaticamente e in via preventiva il sesso maschile dal rischio di sotto-rappresentazione.

La questione, quindi, riguarda la funzione assegnata alle quote: le pensiamo come misure intrinsecamente temporanee, azioni positive per rimuovere un assetto di potere squilibrato e garantire effettiva parità di opportunità, destinate per la loro stessa funzione ad essere superate nel momento in cui l’assetto di potere risultasse non più squilibrato? Oppure come norme permanenti di definizione di una condizione paritaria tra i sessi che si assume come assetto irrinunciabile nella composizione della rappresentanza, come sua qualità indispensabile?

La nuova formula proposta dagli articoli 55 e 122 – facendo riferimento alla presenza equilibrata dei due sessi “nella rappresentanza” – impone definitivamente di guardare ai risultati del voto, non accontentandosi delle misure che offrono chances e rendendo più stringente l’impegno verso la parità di genere (tanto più che l’espressione che ricorre nella revisione ha acquistato, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il significato puntuale di “uguaglianza o sostanziale approssimazione all’uguaglianza” nella presenza dei due sessi). Nello stesso tempo, rende evidente che non si tratta semplicemente di contare gli uomini e le donne bilanciandone la presenza secondo una visione statistica e simmetrica dei sessi (50 e 50), che “neutralizza” il genere senza che sia necessario considerare le rispettive possibilità o l’effettivo potenziale sociale dei due sessi.

Una norma che impone nelle sedi della rappresentanza politica un vincolo permanente di risultato (equilibrio nella composizione di genere) agisce, infatti, sulla struttura stessa della rappresentanza, modificandola in base una sorta di nuovo contratto sociale di genere che impone un assetto permanentemente duale.

Siamo realmente consapevoli di quanto possa e debba cambiare, nella concezione teorica e nella pratica della rappresentanza politica, se davvero si arriva ad affermarne una qualità imprescindibile fondata sul genere?

Leggi lo speciale di inGenere per il settantesimo anniversario del voto alle donne