La recente sentenza della Corte costituzionale ha aperto anche alle persone non sposate la possibilità di fare domanda per le adozioni internazionali. Un passo avanti sul piano normativo, ma non sufficiente per rendere l'adozione un diritto
Con la sentenza n. 33/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 29 bis comma 1 della legge 184/83 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia tra chi può presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale, aprendo le porte all'adozione legittimante da parte delle persone singole.
Fino a oggi, alle persone singole non era preclusa la possibilità di diventare genitori attraverso l’adozione, nazionale o internazionale; era solo più complesso, perché potevano realizzarla esclusivamente in casi particolari attraverso l’articolo 44 della legge sulle adozioni, e limitato alle condizioni previste dall’articolo.[1]
Ma qual è lo scenario a cui andranno incontro le persone singole che vorranno approcciarsi alle adozioni internazionali?
La Consulta ha suggerito nel testo che, nel contesto giuridico-sociale attuale "caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione", un divieto assoluto alle persone singole rischia di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso". Tuttavia, se da un lato la sentenza conseguente avrà un impatto diretto sul piano dei diritti individuali e civili, non sarà lo stesso per quanto riguarda la numerosità degli ingressi delle adozioni internazionali, sebbene quest'ultima sembri auspicata.
In questo periodo storico ci troviamo infatti nel pieno di una crisi mondiale delle adozioni internazionali, caratterizzata da un crollo verticale del numero di adozioni realizzate, in tutti i paesi di accoglienza. Questa crisi arriva da lontano e ha un carattere multidimensionale a cui concorrono, tra l’altro, le chiusure dei paesi di origine dei minori in stato di abbandono alle adozioni internazionali, il calo fisiologico – in senso demografico – delle coppie disponibili, le caratteristiche cambiate nel tempo dei minori dichiarati adottabili, l’accesso alla fecondazione eterologa dal 2014.[2]
In Italia, nonostante il numero di ingressi dei minori dai paesi esteri e di disponibilità alle adozioni internazionali dato dalle coppie si siano progressivamente ridotti, la proporzione è di circa un minore adottato ogni tre coppie disponibili (Figura 1). Si può osservare infatti che, secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero della Giustizia, nel 2021, a fronte di 680 ingressi di minori dall’estero, sono state 2020 le coppie che hanno depositato la disponibilità in un Tribunale dei minori italiano per adottare un o una bambina straniera.[3]
Figura 1. Adozioni internazionali per numero di ingressi e disponibilità depositate per anno
Guardando alla tabella successiva (Figura 2), si possono osservare nel dettaglio le dimensioni del sistema delle adozioni internazionali in cui si inseriranno le persone singole nel momento in cui la sentenza della Consulta andrà in Gazzetta Ufficiale. Nella tabella sono indicati i primi 10 paesi che permettono le adozioni internazionali anche alle persone singole per il numero dei minori che sono stati adottati da coppie residenti in Italia nell’anno 2023.[4]
Figura 2. Primi 10 paesi aperti alle adozioni alle persone singole per numero di ingressi in Italia, procedure pendenti (2024), anni medi per la finalizzazione della procedura dalla disponibilità all’ingresso, per età media all’ingresso del minore e per incidenza dei minori con bisogni speciali sul numero degli ingressi totali del paese (2023)
Il rapporto fra gli ingressi dei minori nel 2023 e le procedure delle coppie pendenti nel 2024 mostrano la prospettiva di una lunga attesa, che è ulteriormente confermata dagli anni medi per concludere la procedura in quel paese a partire dalla dichiarazione di disponibilità.[5]
Ad esempio, se gli ingressi di minori dal Vietnam, la cui età media è fra le più basse tra i dieci paesi considerati, dovessero rimanere costanti nei prossimi anni, occorreranno circa quattro anni per esaurire la lista delle procedure pendenti al 30 giugno 2024. Anche l’incidenza dei minori che hanno bisogni speciali (special needs) è importante per ciascuno dei paesi in elenco, e si configura anche come la cartina di tornasole del cambiamento dell’adozione avvenuto negli ultimi anni.
Quali prospettive
La legge 184/83 ha ormai più di 40 anni e, sebbene i cambiamenti voluti dalla Corte costituzionale (apertura alle persone singole per l’adozione internazionale; la valutazione caso per caso dal 2023 della permanenza dei legami fra il minore che sarà adottato e la famiglia di origine – la cosiddetta adozione aperta; la reversibilità del segreto dal 2013 per le donne che hanno partorito in anonimato) e dal lavoro parlamentare (legge 173/2015, cosiddetta sul diritto alla continuità degli affetti) hanno sicuramente avuto la prerogativa di attualizzarla, questi interventi mirati non sono sufficienti per apportare una revisione organica della legge che possa tener conto di temi che nel 1983 non sembravano urgenti, come il servizio di post adozione competente offerte alle famiglie adottive.
Oltre a ciò, se la preclusione delle persone singole al percorso per le adozioni nazionali sarà probabilmente superata, come suggerito all’indomani della sentenza della Consulta dal presidente emerito Cesare Mirabelli, l’accesso alle procedure adottive resterà probabilmente ancora difficile per le coppie legate da una unione civile, figurandosi un paradosso.
Questa sentenza, tuttavia, permetterà alle donne singole – che fino a oggi sono andate all’estero, specialmente in Spagna, Danimarca e Belgio, per realizzare il loro desiderio di maternità e accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) – di poter valutare la genitorialità adottiva come strada per diventare madri in maniera legittima e legittimante.
Gli uomini singoli, analogamente, potranno realizzare il loro desiderio di paternità, che fino a oggi era consentito solamente attraverso l’adozione in casi particolari – provenendo da un percorso di affido eterofamiliare, o ricorrendo, fino al 2024, alla gestazione per altri, poi diventata reato in Italia.
L’apertura delle adozioni internazionali alle persone singole realizza un diritto civile lungamente invocato che permette, però, esclusivamente la presentazione della disponibilità nei Tribunali per i minorenni e l’accesso alla valutazione da parte dei servizi territoriali.
Non si configura, infatti, come un diritto ad adottare, come non lo è per le coppie sposate. La legge e le Convezioni internazionali in questo senso sono molto chiare: il diritto alla famiglia è solo dei minori in stato di necessità.
Tuttavia, l’ampliamento della platea potrebbe determinare un vantaggio nella misura in cui l’autorità straniera dovrà individuare gli aspiranti all’adozione internazionale maggiormente rispondenti alle specifiche caratteristiche, necessità e bisogni del minore in attesa di adozione.
Note
[1] Un minore può essere adottato in casi particolari, ma non eccezionali, con l’articolo 44 lett. d della legge 184/83 quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, nei casi in cui i minori si trovino in particolari situazioni di disagio, nei casi in cui è opportuno tutelare il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi. Già nel 2005 una sentenza della Corte costituzionale aveva rilevato la non legittimità costituzionale dei medesimi articoli della legge su un quesito del Tribunale dei minorenni di Cagliari, e riconducendo a unità il sistema ha ritenuto ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale in casi particolari.
[2] In Italia, la fecondazione eterologa è stata ammessa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014.
[3] Commissione per le adozioni internazionali (Cai), 2024.
[4] Ciascun paese in elenco ha delle condizionalità legislative rispetto alle adozioni alle persone singole. A titolo di esempio: in India le donne singole possono adottare solo bambine e gli uomini singoli solo bambini; nelle Filippine l’età minima di differenza con il minore è di 27 anni, e quella massima di 45.
[5] Le statistiche delle adozioni suddivise per paese sono messe a disposizione della Commissione per le adozioni internazionali per le coppie (e ora anche le persone singole) che vogliono realizzare una procedura di adozione internazionale o lo stanno facendo. Sono dati su base semestrale, e quelli utilizzati sono al 30 giugno 2024.
Riferimenti
Commissione per le adozioni internazionali, Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2024.
Commissione per le adozioni internazionali, Statistiche adozioni suddivise per paese aggiornate al 30/06/2024, 2025.
Ministero della Giustizia, Dati statistici relativi all’adozione. Anno 2021, 2022.