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L'assegno di maternità è un diritto maturato con il lavoro, o deve essere universale? Sarebbe un passo indietro, o il modo per proteggere anche le "atipiche"? Un contributo al dibattito aperto da inGenere su ridisegno del welfare, cura e diritti. A proposito: con l'8 marzo 2013 scade il termine per adeguarci alle norme europee sui congedi parentali

Il senso del pagare
la maternità a tutte

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Siamo molte grate a InGenere per aver pubblicato le nostre proposte e a Bettio e Rosselli per aver aperto la discussione. Naturalmente il dibattito è aperto e può legittimamente contare su posizioni diverse, ma ci sembra che non possano esserci fraintendimenti a monte se non a rischio di snaturarlo. Ed è per evitare questo rischio e per proseguire il confronto con inGenere e con altre/i che vi proponiamo la nostra replica.

Ci sembra che il frantendimento più forte sia sull’interpretazione della nostra proposta di assegno di maternità universale. Noi intendiamo per “universale” – e ci sembrava di averlo detto a chiare lettere - un diritto (e quindi un’indennità) per tutte le madri, non un assegno uguale per tutte. La nostra proposta di indennizzo interviene quando non ci sono tutele (appunto per le stagiste, le disoccupate, le studentesse, per chi fa un lavoro “non standard” ecc. ecc.): interviene per allargare i diritti, non per togliere diritti acquisiti. Quindi anche il risvolto economico che voi proponete (un risparmio perché togliendo ad alcune si può dare ad altre) non trova corrispondenza nella nostra proposta.

Voi però sostenete che “anche in una prospettiva meno radicale” (essendo la nostra considerata radicale ma , sottolineiamo ancora, non è la nostra), cioè allargando la platea delle beneficiarie a chi oggi non ha tutele potrebbero esserci rischi perché l’indennità potrebbe essere data a chi non paga i contributi perché evade, a chi fa lavoro nero, a chi è ricca di famiglia ecc. Sì, potrebbe esserci questo rischio, e allora? L’assistenza sanitaria non è un diritto acquisito per tutti/e? E non dovrebbe esserlo la maternità? Tanto più che la maternità è un ambito che appare ideale per iniziare a costruire e sperimentare un welfare universalistico – non più basato sul lavoro né solo sul lavoro dipendente – perché non si presta a comportamenti opportunistici (una maternità non può essere simulata).

Da questa vostra interpretazione – basata sull’incomprensione della nostra proposta - discende una presa di posizione “teorica”, che si oppone al concetto di “figli come bene pubblico” nel nome di un “diritto a fare figli” che la nostra Costituzione, legherebbe “al diritto a un reddito e a un lavoro decente”.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è vero che noi vogliamo che sia riconosciuta importanza alla “cura” ma non solo a quella svolta dalle donne: le nostre sei proposte pensano a chi (uomo o donna) presti attività di cura. Quindi, più che i figli come “bene pubblico”, vorremmo mettere al centro del discorso la cura come “bene comune”.

Per quanto concerne la Costituzione, non ci sembra che essa contenga un “diritto a fare figli” collegato al reddito e/o a un lavoro ma solamente principi di protezione della maternità in generale e rispetto al lavoro (artt. 31 e 37). In particolare, l’art. 37 è stato pensato per difendere la salute (a volte la vita ) dei bambini e delle donne lavoratrici nel momento in cui diventavano madri: da esso sono derivate tutta una serie di norme fondamentali a partire dalla legge legge 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici madri.  È vero che l’articolo 37 contiene anche l’inciso secondo cui alle donne va consentito “l’adempimento della loro essenziale funzione famigliare” ma anche a noi, come a Bettio e Rosselli, non entusiasma questa espressione un po’ datata se da essa venisse fatta discendere una restrizione della libertà di scelta delle donne. Al contrario, noi vogliamo allargarla questa libertà, consentendo alle donne di restare attive in un mercato del lavoro che i padri costituenti neppure immaginavano, nello stesso tempo garantendo alle donne la possibilità di accedere alla maternità.

Il secondo punto che ci sembra sollecitare una precisazione è la questione legata ai congedi parentali e alla condivisione del lavoro di cura con i padri. Siamo a tal punto convinte dell’importanza della condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini che non ci limitiamo ad affermarlo ma ne facciamo anche il “titolo” del documento sulle sei proposte. Parliamo infatti di misure per un welfare che dovrebbe essere universale, nel senso dell’universal earner e universal caregiver, donne e uomini che lavorano per il mercato e che prestano attività di cura, entrambi. Inoltre, le nostre proposte di maggiore retribuzione economica, di possibilità di usufruire dei congedi a tempo ridotto o a part-time, di incentivi alla riduzione volontaria dell’orario di lavoro vanno tutte nella direzione di aprire maggiori possibilità anche ai padri. Voi contestate sia la maggiore retribuzione che comunque penalizzerebbe l’accesso ai padri (chi si può privare, in quanto percettore di maggior reddito, di quel 40% perso di retribuzione?) sia la durata (18 mesi) che proponiamo, argomentando la difficoltà al rientro.

In riferimento alla “durata”, noi proponiamo che il congedo parentale possa essere fruito su base oraria e quindi spalmato su un arco di tempo più lungo, come ora stabilito dall’ultima legge di stabilità (l. 228/2012). Su questo, sulla necessità di introdurre una “flessibilità nell’organizzare i tempi e i modi di lavoro”, di cui la fruizione dei congedi parentali articolata su base oraria potrebbe essere un importante apri-pista, siamo contente di constatare piena sintonia con Bettio e Rosselli. A questo riguardo, proponiamo a tutti coloro che sono interessati di unire le forze perché il comma 339 (sic!) dell’art. 1 della legge 228/2012 non resti lettera morta dal momento che per diventare realtà la possibilità di fruizione su base oraria dei congedi parentali deve essere contenuta (e disciplinata) nella contrattazione collettiva di settore.

In definitiva, se questa “lunga durata” è messa in relazione con la possibilità di usufruire dei congedi in modo flessibile, diventa lunga ma meno penalizzante sia per padri e madri sia per le aziende e le organizzazioni. Per inciso, facciamo presente che per venire incontro ai costi in capo alle aziende, specie le piccole, costi che sono probabilmente alla radice di molta parte delle discriminazioni subite dalle donne al rientro dalla maternità, abbiamo proposto degli sgravi fiscali ad hoc.

Sulla misura dell’indennità corrisposta alle lavoratrici/lavoratori in congedo parentale facoltativo , è evidente che, se i vincoli di finanza pubblica consentissero un incremento oltre il 60% da noi proposto ne saremmo ben felici, ma ci teniamo a precisare che nei paesi con un ampio utilizzo dei congedi parentali anche da parte dei padri (es. Danimarca, Norvegia e Svezia) l’indennità è addirittura superiore a quel 75% posto da Bettio e Rosselli come percentuale adeguata ad incentivare una maggior condivisione.

Ci auguriamo che la nostra replica possa far proseguire il confronto e il dibattito in una prospettiva ancora più fruttuosa. In particolare, l’occasione potrebbe essere quella della scadenza posta dalla Direttiva n. 18 del 2010 sull’attuazione delle norme sui congedi parentali: gli stati membri avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni della direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore, e cioè entro l’8 marzo 2012, potendo usufruire, “in considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione tramite contratto collettivo” di un periodo supplementare non superiore a un anno. La data ultima è quindi quella dell’8 marzo 2013: possiamo una volta tanto “usare” l’Europa per sollecitare le parti sociali ad inserire la disciplina dei “congedi parentali a ore” nei nuovi contratti?


*Le due autrici fanno parte del gruppo Maternità&Paternità: qui il blog, e qui la pagina facebook.