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Sex worker o vittime? Nella discussione sulla prostituzione, si ripropongono in forma nuova domande cruciali: il sesso - ma anche la gravidanza, così come il lavoro di cura - si possono considerare lavori, e dunque trattare come oggetti di scambio? E le vecchie categorie di contratto e status sono sufficienti a regolare le enormi novità in fatto di famiglia, costume, società, stili di vita? Dove tracciare la riga tra lavoro ed essere?

La prostituta o la madre surrogata
Lavori come tutti gli altri?

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Poco più di un mese fa l’Assemblea nazionale francese ha approvato a larghissima maggioranza una legge finalizzata a criminalizzare l’acquisto – e a depenalizzare la vendita – del lavoro sessuale. “Grazie per aver osservato e considerato la prostituzione per ciò che è realmente e non per come la immaginiamo", ha dichiarato Najat Vallaud-Belkacem quando sono stati contati i voti. Cioè, grazie per non aver abboccato alla retorica della libera scelta che afferma che il lavoro sessuale sia un lavoro come qualsiasi altro.

Il lavoro sessuale è un lavoro come un altro? La domanda riecheggia con altre sollevate ripetutamente negli ultimi decenni in relazione alle funzioni riproduttive delle donne, in altri termini la maternità. Il movimento dei “salari per le casalinghe” degli anni ’70 non è certo riuscito a realizzare i suoi obiettivi, ma ha lasciato un segno nel concetto che le attività di cura che le donne svolgono per la propria famiglie andrebbero registrate nelle statistiche economiche. In questa prospettiva, il lavoro domestico (che in termini generali comprende il lavoro di cura) è un lavoro come un altro.


Molte femministe si sono opposte allo stipendio per le casalinghe, considerandolo una strategia che avrebbe marginalizzato le donne nella sfera domestica, segnando il loro destino di lavoratrici umili al servizio di un’istituzione isolante e troppo spesso iniqua. Malgrado la promessa di un salario, lo stipendio per le casalinghe era considerato da molte l'opposto dell'emancipazione. Eppure tutti considerano un fondamento di equità pagare uno stipendio per il lavoro domestico se a svolgerlo è una persona diversa dalla donna che vive in quella casa.

Più recentemente, il mercato della maternità surrogata ha provocato intensi dibattiti sulla trasformazione della gravidanza in una forma di lavoro remunerato. Anche in questo caso le femministe sono divise. Da un lato ci sono coloro che vedono nella vendita dei servizi riproduttivi la riduzione disumanizzante di una donna al proprio grembo: una sorte che ripete e fossilizza l'idea oppressiva delle donne come macchine riproduttive. Dall'altro lato troviamo le donne che affermano che questa visione nega il ruolo femminile nello scambio. Esse sostengono che se una donna desidera vendere i propri servizi riproduttivi, è oppressivo e umiliante negarle il diritto di farlo. Dopo tutto, la gestazione è un lavoro come un altro.

E da anni discutiamo del lavoro sessuale. Anche qui, alcune femministe ritengono che il lavoro sessuale accresca la mercificazione delle donne, oggetti al servizio del piacere maschile. In questa ottica, gli uomini che vendono sesso sono ‘femminilizzati’, assumendo la posizione delle donne come mezzi di soddisfazione del desiderio maschile. Mettendo il piacere in vendita con l’assoggettamento del proprio corpo e dell’espressione del desiderio alle richieste di un altro, il lavoro sessuale scava negli aspetti più intimi dell’essenza di una persona, trasformando l’autoespressione in un obbligo contrattuale. Inoltre, il concetto di lavoro sessuale svilisce la stessa intimità: l'amore, di cui il desiderio ed il sesso sono manifestazioni, non dovrebbe essere oggetto di commercio. Altri sostengono, di nuovo, che la scelta è scelta: se una donna (o un uomo) sceglie di vendere servizi sessuali, chi ha il diritto di giudicare illegittima quella scelta?

Non esiste una soluzione facile a questi temi, ma è importante capire i collegamenti tra questi diversi dibattiti, e perché la posta in gioco sia così alta. Se è un “lavoro”, allora il sesso, la gravidanza, o la cura sono oggetti legittimi di scambio: la lavoratrice possiede la capacità di lavorare e può scambiarla liberamente. Inoltre, in quanto “lavoratrice”, ha diritto ad una remunerazione e alle tutele tipicamente associate al lavoro, compreso il diritto di rifiutarsi di sottoscrivere una particolare transazione.  Tuttavia, come lavoratrice è anche soggetta ad una regolamentazione contrattuale. Questo significa, ad esempio, che quando si conclude un accordo di cura di un bambino - ad esempio quando si scioglie un matrimonio – la “lavoratrice” perde il proprio rapporto con il bambino. Significa che quando termina una gravidanza, il neonato “appartiene” a chi l'ha acquistato. Significa che quando si conclude un rapporto di lunga durata con un particolare cliente sessuale, non può essere avanzata alcuna pretesa di mantenimento. Attualmente, per coloro che scelgono di non considerare queste attività attraverso l’ottica contrattuale, le relazioni familiari forniscono un quadro giuridico alternativo. In quel quadro, quando un matrimonio finisce, una madre mantiene il diritto ad avere una relazione con il figlio; quando nasce un bambino, chi lo ha partorito è sua madre ed eventuali cambiamenti di status, come quelli insiti in un’adozione, partono proprio da questa premessa di base; quando si conclude una lunga relazione di tipo sessuale, i partner potrebbero comunque avere obblighi reciproci. In una prospettiva politica, entrambi questi quadri sollevano una serie specifica di dilemmi.

Se il lavoro sessuale è un lavoro come un altro, gli uffici di collocamento dovrebbero spingere i loro utenti ad adottarlo come alternativa obbligatoria al sussidio di disoccupazione? Può una lavoratrice del sesso riluttante essere costretta a pagare una penale se ha accettato un accordo e poi si rifiuta di portarlo a termine? Se una moglie ha rapporti sessuali con il marito, un tribunale dovrebbe forse appoggiare la sua richiesta di salario per i servizi resi? Ancora, se la gravidanza determina lo status di “madre”, allora le “madri surrogate gestazionali” dovrebbero forse poter esercitare diritti materni nei confronti dei neonati che partoriscono? Se la cura di un bambino è una funzione materna caratterizzata da una dimensione affettiva significativa, una baby-sitter licenziata può vantare diritti di visita o persino di affidamento nei confronti del bambino di cui si è occupata?

Come dimostrano queste domande, nessuno dei due quadri precedenti è del tutto adeguato o applicabile in tutti i contesti. La sociologa statunitense Viviana Zelizer dimostrò anni fa che anche nella sfera ipoteticamente “distinta" del matrimonio, in cui si pensa prevalgano le relazioni non contrattuali, persiste lo scambio. Mogli e mariti si aspettano di ricevere e di dare una “remunerazione” (non sempre, ma a volte, sotto forma di denaro) per il sesso e il lavoro riproduttivo, la cura e i lavori domestici. Allo stesso tempo, le lavoratrici del sesso tracciano una linea tra coloro dai quali accetteranno denaro in cambio di sesso, e quelli dai quali lo rifiuteranno. Per le lavoratrici del sesso, non tutto il sesso è lavoro. Eppure come mezzo per guadagnarsi da vivere lo è.  

L'inadeguatezza delle dicotomie secche che contrappongono il lavoro alla famiglia e il contratto allo status contribuisce a spiegare perché negli ultimi decenni abbiamo assistito a grandi battaglie per introdurre elementi caratteristici delle relazioni "contrattuali" in quelli basati sullo "status", e viceversa. Lo stupro nel matrimonio non è più un ossimoro legale, anche se incontriamo ancora casi in cui uomini adducono pretese di “privilegio maritale” nei confronti dell’affermazione da parte delle donne del diritto di scegliere se acconsentire a rapporti sessuali anche dopo il matrimonio. E, almeno in alcuni paesi, gli accordi pre-matrimoniali sono ormai legalmente validi.  Contemporaneamente, in molti contesti, è diventato più facile avanzare cause di riconoscimento di paternità, mentre le organizzazioni internazionali raccomandano la diffusione di tali richieste. La norma consuetudinaria, basata sul proverbio romano, pater est quem nuptiam demonstrant (1), che per lungo tempo ha protetto gli uomini dalle rivendicazioni dei figli nati fuori del matrimonio – e da quelle delle loro madri – è stata erosa.

Il punto di forza del modello contrattuale è che è imperniato sul concetto di scelta, mentre il modello dello status si basa sull’obbligo. Inoltre, sia nell’orientamento socialista che in quello liberista, il “lavoro” colloca un’attività nella sfera dei rapporti di scambio, dotandola di una rilevanza che le attività non-transazionali non possono rivendicare. Al contrario, le teorie della dignità cercano di preservare aree di non mercificazione: amore, sesso, integrità fisica e psicologica. Eppure anch’essi attribuiscono una remunerazione per le funzioni considerate un lavoro. Il lavoro non remunerato è lavoro la cui dignità è negata. Quindi, il dilemma principale è dove tracciare la riga tra lavoro ed essere. E spesso si ha la sensazione di tracciare righe nella sabbia. Cosa possa essere classificato come “lavoro” e perché rientrare in questa categoria abbia implicazioni così significative sono questioni strettamente legate al ruolo del “lavoro” nelle nostre società. Secondo le parole del liberismo classico, un uomo può vendere il proprio lavoro ma non la propria "persona". Eppure quando il soggetto che effettua la vendita è una donna – oppure ha assunto la posizione strutturale caratteristica delle donne – e l’oggetto dello scambio la riguarda come madre, i nostri quadri concettuali e giuridici mostrano tutti i loro limiti. È vero, dobbiamo discutere di come regolamentare il lavoro sessuale e i diritti delle madri surrogate gestazionali. Eppure la questione fondamentale di cui stiamo discutendo è: come dovremmo considerare, e quali tipi di diritti e di obblighi dovremmo associare alle funzioni che tradizionalmente sono state considerate funzioni riproduttive delle donne?  

 

Note

(1) L'espressione indica la presunzione di paternità del marito all'interno del matrimonio, ed è uno dei presupposti della filiazione legittima, http://www.brocardi.it/P/pater-is-est-quem-iustae-nuptiae-demonstrant.h… , ndr