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Da quando la Corte di Cassazione ha ritenuto inattuale il parametro del tenore di vita matrimoniale per la definizione dell'assegno di divorzio il dibattito è andato avanti e anche le pressioni da parte delle donne della società civile. Cosa cambia dopo l'ultima sentenza

Come cambia
l'assegno di divorzio

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L'11 luglio 2018 è stata depositata la sentenza n.18287 con cui le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sui criteri per stabilire l’assegno di divorzio a seguito del contrasto giurisprudenziale sorto con la sentenza Grilli che aveva escluso l’attualità del parametro del tenore di vita.

Un criterio composito. Nella sentenza le Sezioni Unite stabiliscono che in tema di assegno di divorzio si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età.

Il giusto riconoscimento. La sentenza precisa che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione insieme "assistenziale, compensativa e perequativa", aderendo così alla richiesta delle donne della società civile che alla vigilia dell’udienza di trattazione del 10 aprile avevano segnalato la necessità di un giusto riconoscimento del valore dell’apporto di ciascuno/a alla vita condivisa, richiedendo un rafforzamento dei parametri di giudizio a presidio dell’uguaglianza sostanziale nelle relazioni familiari e post-coniugali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il contributo. Proprio su tali principi, secondo le Sezioni Unite, deve fondarsi la determinazione del diritto all’assegno divorzile: la sentenza sottolinea infatti che "il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale".

Bisogni e guadagni. Lo scioglimento del vincolo, scrivono i giudici "incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare". Pertanto, "l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare". Con il divorzio il matrimonio è sciolto, "ma non si cancella la sua incidenza nella vita"[1], pertanto è principio di giustizia che la misura di tale incidenza rimanga oggetto di apprezzamento in vista della determinazione dell’assegno divorzile, da riconoscere alla parte richiedente "non solo perché ne ha bisogno, ma anche perché l’ha guadagnato"[2] .

Note

[1] A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 2003, p. 355.

[2] J. B. Singer, Alimony and Efficiency: The Gendered Costs and Benefits of the Economic Justification for Alimony, in The Georgetown Law Journal, vol. 82, 1993-1994, p. 2435.