Dati

Il commento

Perché i padri
si dimettono

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Foto: Unsplash/ Thomas Dumortier

I dati sulle dimissioni volontarie diffusi dall'Ispettorato del lavoro parlano di una crescita delle dimissioni volontarie tra i padri, e anche se di certo non si tratta di una crescita esplosiva, possiamo interpretarlo come un cambiamento in positivo.

Certo, sono ancora troppo pochi i padri che si dimettono se li confrontiamo con le madri che lasciano il lavoro volontariamente. Ed è vero che la motivazione principale delle dimissioni volontarie riportata dai padri è il cambiamento di azienda, mentre per le madri resta la cura dei figli. Ma cambiare lavoro potrebbe comunque rispondere a esigenze di conciliazione – ad esempio un'impresa più vicina? Per il momento non lo sappiamo.

Sulle dimissioni volontarie, la legge in vigore in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità parla abbastanza chiaro, l'articolo chiave del Testo unico in materia è il 55, secondo il quale:

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennitàpreviste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. 5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.[1]

Dalla legge si capisce che i padri che abbiano fruito di congedo di paternità se presentano domanda di dimissioni nel primo anno di vita del bambino devono ottenere a loro volta convalida per quelle dimissioni. Il dato delle convalide per i padri andrebbe quindi rapportato ai padri che usufruiscono del congedo di paternità. 

Tra i dati diffusi dall'Ispettorarto colpiscono le motivazioni esplicitamente addotte per le dimissioni: nelle risposte raccolte dall'indagine la disponibilità di asili nido conta ben poco, molto di più conta la disponibilità dei nonni. Questo sembra indicare che non è tanto la mera esistenza e accessibilità dei nidi a fare la differenza quanto i loro orari troppo brevi, la mancanza di flessibilità, e in generale l'indisponibilità dei servizi a venire incontro a esigenze ad personam. Ma il dato potrebbe suggerire anche dell'altro, ad esempio la convinzione che stare con i nonni faccia meglio ai bambini e alle bambine che stare all'asilo. 

Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati sulle dimissioni, ricordiamo che una delle disposizioni del jobs act aveva reso obbligatoria la compilazione online della domanda di dimissioni volontarie delle madri, e dei padri che usufruiscono del congedo fino al primo anno di età del bambino. Ciò doveva servire per sconfiggere definitivamente il fenomeno delle dimissioni in bianco. La disposizione è entrata in vigore nel 2015 ma, stranamente, non c'è nessun 'blip' nei dati, le serie sono straordinariamente continue, quasi troppo.  

Infine, sul part-time. La quota di part-time rifiutati alle madri sembra preoccupante a prima vista. Ma 2 mila domande di part-time rifiutate su 400 mila madri, metà delle quali presumibilmente occupate sono una frazione tutto sommato piccola, e questo va tenuto in conto, anche se il fenomeno permane grave e sottolinea l'importanza di una normativa che sostenga un 'diritto alla flessibilità' per tentare quantomeno di scoraggiare le imprese a rifiutare questo tipo di richieste. 

Note

[1] Va specificato che sugli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001, sono poi intervenuti: la legge Fornero (92/2012), ampliando ai primi tre anni di vita del figlio i termini per la convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali, con la modifica del comma 4 dell'art. 55; il D.lgs. 80/2015 (attuativo del Jobs Act) modificando il comma 1 dell'art. 55 e contestualmente abrogando il comma 5, entrambi connessi con l'esclusione dell'obbligo di preavviso in caso di dimissioni nel periodo di tutela.

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