Vittime di tratta, il diritto e la strada
16/07/2010
L'Italia ha ratificato la Convenzione europea contro la tratta. Per valutare gli effettivi cambiamenti le nuove norme vanno valutate insieme al resto del contesto italiano. Dove il proibizionismo della legge Carfagna finisce per favorire la tratta e aumenta le difficoltà delle vittime, mentre la legge-bavaglio metterà a rischio le indagini anche in questo campo
Il parlamento italiano ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta (Varsavia 2005) introducendo così una serie di novità nell’ordinamento giuridico. Oltre a stabilire pene più severe, si prevede la confisca dei beni, mobili e immobili dei condannati per tratta e riduzione in schiavitù e viene ribadita l’esigenza di una stretta collaborazione fra gli Stati al contrasto del fenomeno criminale. La Convenzione prevede che le vittime di tratta ottengano un permesso di soggiorno per protezione sociale anche nel caso in cui non denuncino alle autorità investigative i propri sfruttatori. La legislazione italiana si configura negli stessi termini (ex art. 18, T.u. 286/98), c’è da augurarsi quindi che il richiamo esplicito contemplato nella Convenzione superi una prassi consolidata delle autorità preposte, le quali danno spesso parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale solo a condizione che la persona richiedente denunci gli sfruttatori. Dato il carattere transnazionale delle organizzazioni criminali coinvolte nello sfruttamento, tale eventualità non sempre è possibile se la vittima teme di subire ritorsioni per i propri familiari rimasti nel paese di origine.
Fatta questa premessa, lo scopo di queste note consiste nel cercare di fare delle ipotesi sull’efficacia della Convenzione nel combattere il traffico di esseri umani. La valutazione ex ante prende in esame, per un verso, la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale e, per l’altro, mette in correlazione le finalità enunciate dalla Convenzione con alcune peculiarità del contesto italiano. Benché la tratta consista sia in forme di sfruttamento sessuale che di tipo economico – in questo caso si concretizza in un esercizio di controllo che riduce le persone in condizioni analoghe alla schiavitù al fine di sfruttarle per la produzione di beni destinati al largo pubblico, per esempio i migranti costretti a lavorare in laboratori manufatturieri in condizioni paraschiavistiche – volgeremo la nostra attenzione alla tratta di persone finalizzata allo sfruttamento sessuale.
L’efficacia di una più stringente disciplina sanzionatoria così come prevista dalla Convenzione di Varsavia deve essere messa in correlazione con tre aspetti, ciascuno dei quali sembra essere in grado di esercitare la propria influenza nel determinare effetti positivi o, al contrario, negativi nel contrasto alla tratta di esseri umani. Il primo riguarda le politiche adottate dall’Italia nei confronti della prostituzione, il secondo attiene agli strumenti investigativi a disposizione degli apparati di law enforcement (in particolare forze dell’ordine e magistratura inquirente) per scoprire i fenomeni di tratta e sfruttamento sessuale, l’ultimo ma non meno importante, concerne le modalità di coercizione perseguite dagli attori criminali per obbligare le loro vittime a prostituirsi.
A proposito del primo punto, il Ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna ha proposto una nuova disciplina sulla prostituzione che prevede sanzioni penali (l’arresto da 5 a 15 giorni) e amministrative (una multa da 200 a 3.000 euro) sia per coloro che si prostituiscono in luoghi pubblici e in locali aperti al pubblico che per i clienti. Tale orientamento proibizionista è stato di recente ribadito dal Ministro, precisando in risposta ad un emendamento bipartisan all’attuale manovra finanziaria che prevedeva la tassazione dei e delle sex worker, che “la linea del governo è di contrastare la prostituzione, che offende e lede la dignità delle donne”(1) . Da qui la volontà di vietare la prostituzione in quanto tale, sommando alla proibizione della prostituzione al chiuso previsto dalla legge Merlin del 1958, il divieto di poterla esercitare all’aperto. Senza voler esaminare nel dettaglio l’argomentazione per cui la prostituzione “offende la dignità delle donne”, la cui analisi andrebbe al di là di queste note, basti dire che essa trova una parziale plausibilità in riferimento alla prostituzione di strada, mentre vale molto meno per altri segmenti prostituzionali, come escort e call girl che, non necessariamente sottoposte a forme di sfruttamento, decidono autonomamente di entrare nel variegato mercato dei servizi sessuali a pagamento per i consistenti vantaggi economici che ne possono trarre.
L’adozione di una politica fortemente proibizionista non potrà che determinare un occultamento della prostituzione che si sposterà sempre più verso luoghi al chiuso, rendendo più difficile agli operatori sociali stabilire contatti con le persone che si prostituiscono al fine di convincerle ad affrancarsi dal sistema di sfruttamento in cui sono invischiate. Del resto, come risulta da vari studi e resoconti di osservatori che lavorano sul campo, dai primi anni del duemila si assiste ormai al crescente spostamento dalla strada al chiuso, in risposta ai maggiori controlli messi in atto dalle forze dell’ordine su sollecitazione di precisi orientamenti politici e grazie anche alla tendenza di molte amministrazioni locali, tanto di sinistra quanto di destra, che hanno approvato ordinanze che sanzionano sia le persone che si prostituiscono in strada che i clienti. In tal senso, quanto più verrà adottata una disciplina proibizionista, tanto più la prostituzione assumerà i contorni – più di quanto non sia avvenuto finora – di un fenomeno sommerso, a tutto svantaggio di quella quota di persone sottoposte a tratta e sfruttamento sessuale che vedranno ridursi drasticamente le opportunità di affrancarsi dal controllo esercitato su di loro dalle organizzazioni criminali. Come ben noto a chi si occupa di questi temi, il cliente svolge un ruolo ambivalente, da un lato, con il suo comportamento alimenta l’offerta di servizi sessuali a pagamento, mentre dall’altro, tuttavia, è uno dei principali attori, assieme agli operatori sociali, che inducono le donne a denunciare i loro sfruttatori. La criminalizzazione del cliente, come prevista dal Ddl. Carfagna non potrà che aumentare le difficoltà in cui versano le vittime di tratta e, in senso più ampio, di tutte e tutti coloro che subiscono forme di sfruttamento sessuale.
Per venire al secondo aspetto, ricordiamo che la Convenzione “si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia nazionali che internazionali, collegate o meno alla criminalità organizzata” (art. 2). A questo proposito, il recente disegno di legge in discussione alla Camera dei Deputati sulle intercettazioni telefoniche, qualora non subisse modifiche sostanziali rispetto alla versione licenziata dal Senato, rischia di costituire una grave carenza per quanto riguarda gli strumenti più idonei a disposizione delle agenzie di law enforcement per contrastare la tratta di esseri umani. Sebbene autorevoli esponenti del governo a più riprese abbiano precisato che per i reati di criminalità organizzata (entro cui rientra la tratta di cui è competente la Direziona nazionale antimafia) la situazione non cambierà, resta tuttavia il problema non secondario dei cosiddetti “reati spia” – ovvero quei reati che fanno da contorno a reati ben più gravi - per i quali invece valgono le stringenti limitazioni previste dal disegno di legge. Non per caso, alcune recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da autorevoli esponenti della magistratura inquirente, come il precedente Procuratore nazionale antimafia e quello attualmente in carica, lanciano l’allarme sul concreto pericolo che l’approvazione del disegno di legge penalizzi gravemente le indagini sulla criminalità organizzata(2) . In effetti, chi ha anche la minima esperienza investigativa, sa bene che indagare su un reato di usura o traffico di armi può permettere di scoprire via intercettazioni reati di criminalità organizzata, così come aprire un’indagine su un’aggressione fisica nel giro della prostituzione può permettere di accertare l’esistenza di reati ben più gravi. Tutto ciò vale, a maggior ragione, per le vittime di tratta che, a causa della loro soggezione, spesso illegalmente presenti in Italia, devono superare molte difficoltà prima di rivolgersi personalmente alle forze dell’ordine.
Il terzo aspetto concerne il modus operandi delle organizzazioni criminali inserite nella gestione dei servizi sessuali a pagamento. Sotto questo profilo, si assiste ormai da alcuni anni ad un cambiamento delle strategie di controllo e asservimento messe in atto dagli attori criminali per indurre le donne a prostituirsi. Mentre nel recente passato il modello prevalente faceva ricorso a forme sistematiche di violenza e prevedeva che gli sfruttatori incorporassero l’intero ammontare dei guadagni giornalieri delle prostitute, oggi prevalgono piuttosto modalità basate su un accordo fra l’organizzazione di sfruttatori e le persone che si prostituiscono, accordo che, per quanto fondamentalmente imposto dai primi, spesso comporta una ripartizione di profitti fra le parti in modo da disincentivare le donne che si prostituiscono a denunciare gli sfruttatori(3). La “collaborazione” delle donne al sistema di sfruttamento, si tratti del singolo o più spesso del gruppo organizzato, si configura come una risposta razionale messa in campo dagli attori criminali per garantirsi profitti relativamente certi nel tempo ed evitare nel contempo di controllare sul territorio le donne sfruttate, evitando così i rischi di essere individuati dalle forze dell’ordine. Questo è il quadro che, in estrema sintesi, caratterizza sia la prostituzione di strada che, in larga parte, la prostituzione al chiuso (night club, pseudo sale messaggio), quindi per contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale sarebbe molto più proficuo investire risorse, sia a livello nazionale che locale, in personale del privato sociale che ha gli strumenti e la sensibilità per “accompagnare” le donne sfruttate ad acquisire consapevolezza della propria condizione, a maggior ragione quando il sistema di sfruttamento fa riferimento più che in passato sulla “complicità” delle stesse donne. Piuttosto che criminalizzare loro e i clienti, con le dovute cautele e i tempi necessari, gli operatori sociali potrebbero svolgere un’azione molto più incisiva di qualsiasi disciplina proibizionista, che al contrario amplificherebbe le forme di isolamento sociale in cui versano le vittime di tratta; isolamento e segregazione che vanno a tutto vantaggio degli attori criminali coinvolti nello sfruttamento sessuale.
NOTE
(1) “Carfagna: non regolarizzare prostituzione”, www.ansa.it, 6 giugno 2010 (scaricato il 23 giugno 2010).
(2) Cfr. Parla Pier Luigi Vigna: una norma complicata che ostacola la giustizia, “Il Nuovo Corriere di Prato” 9 luglio 2010; Grasso: il testo è peggiorato, indagini antimafia a rischio, “la Repubblica”, 1 luglio 2010.
(3) Per un esame approfondito dei diversi modelli di sfruttamento adottati dalle organizzazioni criminali, si veda S. Becucci, E. Garosi, Corpi globali. La prostituzione in Italia, Firenze University Press, Firenze, 2008.
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