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Il decreto con cui l'Italia si appresta a recepire la direttiva europea sulla trasparenza salariale sarà un’occasione persa se non terrà al centro l'intersezione tra le disuguaglianze nel mercato del lavoro. Intervenire è ancora possibile, oltre che necessario, non solo per rendere visibili le disparità ma anche per progettare politiche più efficaci per le persone

Intersezioni nella
trasparenza

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Trasparenza intersezionale
Credits Unsplash/Nicolas Chonville

Il riconoscimento dell’intersezionalità è una delle sfide contemporanee più rilevanti per rendere effettiva l’uguaglianza sostanziale nel lavoro. Tuttavia, nel recepimento della direttiva Ue 2023/970, volta al rafforzamento del principio di parità retributiva, la discriminazione intersezionale – per la prima volta normata a livello europeo – rischia di restare un’enunciazione di principio, priva di un reale impatto rispetto al fine paritario dichiarato.

Si tratta di un limite tutt’altro che secondario. Mentre l’ordinamento europeo riconosce che il divario retributivo di genere assume una sua specificità in caso di incrocio con altri fattori di svantaggio, in Italia lo schema del decreto legislativo, chiamato a recepire la direttiva entro giugno, non sembra cogliere tale evoluzione. Il rischio concreto è che si lasci irrisolta una parte significativa delle disuguaglianze contemporanee, contribuendo ad acuirne le criticità.

La nozione di discriminazione intersezionale, da molto tempo presente nei movimenti femministi, è stata elaborata, in termini di specifico problema giuridico, da Kimberlé Crenshaw, giurista e attivista statunitense, a partire da un’analisi di casi giurisprudenziali relativi a discriminazioni sul lavoro o alla violenza domestica che coinvolgevano donne afroamericane. Il concetto di intersectionality è descritto con la metafora di un incrocio stradale, in cui la persona vittima della discriminazione è posta al centro e la sua vulnerabilità rischia di essere aggravata, o comunque è determinata, dalla sua esposizione a più “urti discriminatori” simultanei. Tuttavia, in Europa, come in Italia, l’appartenenza al solo genere è stata sino ad oggi assorbente, mostrando l’assenza di una piena percezione della complessità che si cela nelle discriminazioni composite, nelle quali è centrale l’inscindibilità tra i fattori che le originano, come, ad esempio, il genere di appartenenza e l'origine etnica, per le donne afroamericane.

Il diritto antidiscriminatorio si è storicamente sviluppato impostando le tutele in base a “fattori separati”. Infatti, le direttive adottate a partire dagli anni Duemila affrontano singolarmente i motivi di discriminazione, oggetto di tutela oltre al genere, ossia la provenienza geografica, l’età, la disabilità, le convinzioni personali, le religioni, l’orientamento sessuale. Inoltre, tali normative si sono limitate a richiamare un’ipotesi riconducibile all’intersezionalità – per quanto non perfettamente sovrapponibile – nella parte non direttamente precettiva, mediante il mero riferimento al fatto che "le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni", e il carattere blando della previsione è dovuto anche alla sua connessione con obiettivi generali più che con specifici divieti. Questo approccio, nel tempo, ha mostrato i suoi limiti nel cogliere le situazioni in cui, come si accennava, le disuguaglianze si generano solo nell’interazione tra più dimensioni. Si pensi, ad esempio, alla lavoratrice musulmana che indossa il velo e che è in una situazione diversa sia rispetto a una lavoratrice che non lo indossa, che rispetto a a un uomo che ha lo stesso credo religioso ma non è tenuto alla medesima pratica.

Non si tratta, quindi, di una semplice sommatoria di fattori, che porterebbe a una discriminazione multipla più che intersezionale. Infatti, al di là del rapporto tra genus e species, le due fattispecie producono effetti distinti e la direttiva 2023/970, al di là di alcune criticità interpretative, sembra fare chiarezza sul punto.

Nonostante in Europa i più recenti strumenti di soft law si siano orientati su un piano di primo riconoscimento della diffusione della fattispecie e della necessità di un intervento, l’assenza di un nitido quadro regolatorio, acuita da criticità applicative, ha finora determinato una tendenziale assenza di tutela anche a livello giurisprudenziale.

La direttiva Ue 2023/970 segna quindi un passaggio significativo, riconoscendo la possibilità che le discriminazioni retributive colpiscano le lavoratrici non solo in quanto donne, ma anche in ragione della combinazione tra tale fattore e un altro motivo riconosciuto dall’ordinamento. La tutela nell’alveo del sistema antidiscriminatorio ha quindi escluso ciò che non rientra in esso, aprendo una riflessione sulle questioni inerenti alle condizioni della lavoratrice, quali la classe sociale o l’essere migrante, in quanto elementi che determinano una particolare soggezione ai differenziali retributivi. Tuttavia, nel quadro europeo, la definizione di intersezionalità appare assumere un punto fermo: la tutela “rafforzata” si ha solo quando il genere è la tangente trasversale comune.

La direttiva 2023/970 avvia quindi una significativa riflessione sul sistema di tutela antidiscriminatoria che non a caso prende avvio dal fondamentale principio della parità retributiva di genere – dichiarato sin dai trattati istitutivi – il quale appare oggi non poter prescindere, nel suo percorso di affermazione, dalla tutela della fattispecie discriminatoria intersezionale. Ciò emerge in modo nitido nella parte introduttiva e non direttamente precettiva della direttiva, nella quale si afferma che "l’approccio intersezionale è importante per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere", per poi confermare il sesso quale unico elemento cardine, poiché si dispone che i datori di lavoro non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati relativi a motivi di protezione diversi da esso.

Una previsione, quest’ultima, ripresa nello scarno schema di decreto legislativo, che rende ancor più complessa la raccolta dei dati, elemento centrale nella costruzione della comparazione necessaria alla tutela antidiscriminatoria. Infatti, se nella direttiva tale previsione diviene una criticità in parte attenuata, in quanto è ammesso – anch’esso per la prima volta in modo esplicito – il ricorso a comparazioni ipotetiche, nel testo italiano in elaborazione questo profilo è del tutto assente. Come sono assenti sia il doppio binario protettivo, che poggia su un piano risarcitorio ma anche sanzionatorio, che il profilo che agisce in modo indiretto sull’effettività del diritto alla parità retributiva tramite un sistema di monitoraggio e sensibilizzazione che tenga conto della “nuova” discriminazione intersezionale. La mancanza, nello schema di recepimento dell’apparato di rafforzamento della tutela cui si connette il concreto riconoscimento della discriminazione intersezionale, anche quale possibile elemento aggravante, potrebbe indurre a un'interpretazione che la renda sovrapponibile alla discriminazione multipla e, di fatto, “spogliarla” della sua reale portata.

Inoltre, l’esclusione dal campo di applicazione dello schema di decreto legislativo di contratti come l’apprendistato evidenzia non solo le carenze di armonizzazione con il sistema multilivello, ma anche la mancanza di prospettiva intersezionale nell’approccio che sottende la struttura complessiva del recepimento.

Al momento, lo schema di decreto legislativo, pur in linea con le tempistiche di recepimento, rappresenta un’occasione mancata, su cui, però, è ancora possibile, oltre che necessario, intervenire. Il riconoscimento delle discriminazioni intersezionali consente infatti non solo di individuare situazioni di svantaggio altrimenti invisibili e tutelarle, ma anche di progettare politiche più adeguate.

Inoltre, il tema assume particolare rilevanza alla luce delle trasformazioni che stanno interessando il lavoro contemporaneo. Le nuove forme di organizzazione del lavoro, l’uso crescente di intelligenze artificiali generative nei processi di selezione e gestione del personale e la diffusione di sistemi algoritmici di valutazione delle performance possono infatti contribuire a riprodurre o ad amplificare disuguaglianze già esistenti.

Le discriminazioni intersezionali rappresentano, infatti, una fattispecie rilevante per fronteggiare le ingiustizie sociali più insidiose e in proiezione sempre più diffuse, in realtà in cui gli assi di complessità aumentano. Le identità non sono statiche, ma dinamiche e plurali. Le loro intersezioni impongono politiche capaci di cogliere il carattere composito di tali esperienze di vulnerabilità, al fine di offrire una risposta che sia, ancor prima che protettiva, di equità sociale, a beneficio dell’intero sistema economico e del lavoro.

Riferimenti

M. Barbera, Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, in M. Barbera, A. Guarisio (a cura di), La tutela antidiscriminatoria, M. Barbera - A. Guarisio, La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019.

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K. Crenshaw, Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, Feminist theory and antiracist politics, in University of Chicago Legal Forum, 1989. 

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D. Gottardi, Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni doppie o sovrapposte: le transizioni, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2003, n. 3-4.

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R. Zucaro, La discriminazione intersezionale. Questioni definitorie, probatorie e nuove prospettive aperte dalla Dir. 2023/970, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2025, n. 5.

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