Politiche

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul l'Italia non può più trascurare la persecuzione di genere. Lo conferma una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul caso di una donna nigeriana che aveva chiesto la protezione internazionale dopo essere stata perseguitata come donna nel suo paese d'origine

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Foto: Unsplash/ Tochi Onwubiko

Le donne migranti richiedenti protezione internazionale sono una categoria di soggetti particolarmente vulnerabile: spesso fuggono dai paesi di origine perché sono perseguitate e vittime di violenze, non solo legate a contesti di guerra, ma anche domestiche. Per consuetudini locali, frequentemente sono costrette a matrimoni forzati fin da bambine, o perché sono vedove. Nei paesi del continente africano è inoltre ancora diffusa la pratica delle mutilazioni genitali femminili.

A fine 2017 Suprema Corte di Cassazione ha analizzato il caso di una donna nigeriana[1] costretta a lasciare la sua terra dopo la morte del marito. A causa del suo rifiuto di sposare il cognato, la donna era stata privata della potestà genitoriale e di tutti i suoi beni ed era stata perseguitata dal fratello del marito.

La donna aveva chiesto la protezione internazionale sussidiaria in Italia ma avendo la Commissione territoriale respinto la richiesta, era ricorsa al Tribunale di Bologna. Il giudice bolognese ha accolto il ricorso ma successivamente il Ministero dell’interno ha proposto un appello. La Corte di appello di Bologna ha accolto il gravame e la donna straniera ha fatto ricorso per Cassazione.

Alla fine la giurisprudenza di legittimità ha accolto il ricorso della cittadina nigeriana riconoscendo la causa di persecuzione basata sul genere sulla base del quadro normativo internazionale. In particolare la sentenza menziona la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne.

La convenzione internazionale obbliga infatti gli stati che l'hanno ratificata “ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, A della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo di una protezione complementare/sussidiaria”.

Del resto anche le linee guida dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del maggio 2002 invitano tutti gli operatori statali coinvolti a considerare la persecuzione legata alla violenza di genere come motivo per l’ottenimento per una donna della protezione internazionale.

In conclusione, la sentenza della Suprema Corte esaminata accende i riflettori sulla questione della tutela delle donne migranti vittime di violenza.

Si ricorda che ormai vige una convenzione internazionale specifica e vincolante per lo Stato italiano. Nell’accertamento dei motivi di persecuzione, così come nell’esame delle domande di asilo, la persecuzione di genere non può essere più trascurata.

Note

[1] Cass. 24 novembre 2017 n. 28152