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Cos'hanno in comune la violenza di genere, i furti di rame, le frodi informatiche e gli interventi in favore della montagna? Niente, se non l'abuso della decretazione d'urgenza. Ne è derivata un'impostazione tutta securitaria del discorso sul femminicidio, e una legge che - buona notizia - per la prima volta affronta la questione anche nell'ambito domestico; ma che ha molti "buchi" e inconvenienti tecnici, e pochissimi fondi per fare politiche concrete

Femminicidio, quando l'urgenza
non detta buone leggi

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I media lo hanno presentato come “decreto femminicidio”, ma in realtà il titolo completo è “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Provincie”. Dove il campo che sta sotto il “nonché” è alquanto vasto ed eterogeno: infatti, dopo le norme su prevenzione e contrasto della violenza di genere (Capo I), seguono disposizioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico, relativi anche a fenomeni ritenuti di particolare allarme sociale, tra i quali spiccano i cosiddetti “furti di rame” e le frodi informatiche (Capo II), protezione civile e addirittura previsioni in tema di gestioni commissariali delle provincie (Capi III e IV).

Emerge subito come nonostante i recenti moniti della Corte Costituzionale, contenuti nelle sentenze 22 del 2012 e 220 del 2013, la decretazione d’urgenza continui a costituire una prassi  (sul punto si veda il Dossier del servizio studi del Senato pubblicato nel settembre 2013) e comporta spesso che vengano accomunate nello stesso provvedimento norme che non hanno niente a che vedere l’una con l’altra, né nell’oggetto né nello scopo che si prefiggono.

Il decreto legge, avendo carattere eccezionale e derogatorio, deve soddisfare i requisiti di necessità ed urgenza ex art. 77 cost., nonché di omogeneità delle disposizioni ivi contenute (1). Il decreto  in questione non soddisfa tali requisiti, laddove accosta la violenza sessuale e gli atti persecutori (art. 1) all’arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive ed al concorso delle forze armate nel controllo del territorio (art. 7), agli interventi in favore della montagna (art. 11 bis), nonché alle misure in materia di commissariamento delle province (art. 12).

Si tratta di disposizioni che certo non hanno il requisito dell’unitarietà, né nell’oggetto, né nello scopo, né tantomeno nella funzionalità. Ma a ben vedere emerge il tentativo  di prospettare l’interrelazione tra le varie previsioni nella matrice sicuritaria ed emergenziale che caratterizza l’intero provvedimento. Ciò emerge chiaramente dalla motivazione esplicitata nel preambolo, ove il Presidente della Repubblica, muovendo dal presupposto secondo cui la violenza sessuale e di genere costituisce un “allarme sociale”, ha affermato la necessità di adottare un insieme di “misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo”.

Siamo, dunque, dinnanzi alla teoria del legame tra violenza di genere e paradigma sicuritario.

E tuttavia, tale circuito lungi dal potersi definire “virtuoso” nega, ancora una volta, che la violenza sulle donne costituisce non un’emergenza sociale bensì un tratto culturale radicato nella società patriarcale e macista, come tale contrastabile solo attraverso un intervento strutturale ed organico teso a rimuovere gli ostacoli materiali che, ancora oggi impediscono alle donne il godimento effettivo dei diritti fondamentali alla vita ed all’integrità psicofisica.

Trascurando quanto affermato dalle Nazioni Unite (Comitato CEDAW) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa adottata ad Istanbul, la violenza di genere continua ad essere affrontata attraverso provvedimenti spot adottati sull’onda di un’indignazione sociale che spesso riflette una concezione vittimistica della donna.

Non si può non constatare che a distanza di circa sei anni dall’approvazione del D.L. 181/2007, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di allontamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza” a seguito dell’uccisone di Giovanna Reggiani, l’approccio istituzionale ai temi della violenza di genere appaia ancora gravemente viziato nell’impostazione di fondo, sintomo dall’inadeguatezza del dibattito politico.

Sebbene l’ultimo decreto affronti almeno il tema della violenza domestica (drammaticamente rimosso nei precedenti interventi normativi in contrasto con i dati Istat) il nesso tra politiche securitarie e violenza sulle donne permane, sostituendo alle disposizioni sull’immigrazione (a suo tempo i migranti vennero strumentalmente ritenuti responsabili del “fenomeno”) quelle sul controllo del territorio e sull’utilizzo delle forze armate anche per contrastare forme di mobilitazione territoriale.

Anche le singole misure previste dal decreto hanno formato oggetto di un vivace dibattito che ha visto oscillare posizioni parzialmente diverse, in particolare, tra coloro che ne hanno censurato l’illegittimità sotto il profilo costituzionale e comunitario (le Camere penali e l’Associazione Nazionale Giuristi democratici) evidenziando il rischio di un uso demagogico della giustizia penale mediante la decretazione d’urgenza (tra le misure più contestate c’è senz’altro l’anonimato del segnalante in quanto in potenziale contrasto con l’art. 333 c.p.p. e l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia), ed altre associazioni che, pur criticandone l’impianto complessivo, hanno avanzato proposte tese a migliorare il contenuto di talune previsioni (rete nazionale delle avvocate dei centri antiviolenza, Ass. D.I.R.E. e Differenza Donna).

Nel merito, rilevano innanzitutto le aggravanti della violenza assistita (art. 572 c.p. di recente modificato dalla L. n. 172/2012 in attuazione della Convenzione di Lanzarote) e della violenza sessuale in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con la quale si intrattiene una relazione coniugale o affettiva (art. 609 ter c.p.). Il medesimo articolo ha, inoltre, chiarito la rilevanza penale della condotta persecutoria (ex art. 612 bis c.p.) posta in essere attraverso anche strumenti informatici o telematici.

Una delle modifiche più discusse riguarda i limiti alla revocabilità della querela (L’art. 1, comma 3, lett. b). Come noto, le minacce, le molestie e gli altri atti persecutori previsti dall’art. 612 bis c.p. possono essere perseguiti solo sulla base della querela della persona offesa (salvo si tratti di un minore o di una persona con disabilità, nel qual caso l’autorità giudiziaria procedeva d’ufficio). In forza delle novità introdotte, non è più ammessa la remissione extraprocessuale della querela, la quale resta comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612 c.p., secondo comma.

Nella versione contenuta nel decreto legge era prevista l’irrevocabilità tout court della querela; disposizione modificata in sede di conversione, proprio in ragione dell’eccezionalità dell’istituto (previsto in materia di reati sessuali e costituente un unicum nel nostro ordinamento) nonché del rischio di scoraggiare la denuncia.

Vi sono poi una serie di modifiche al Codice di procedura penale che - per quanto lacunose e parziali – sono tese ad ampliare i diritti della persona offesa nel procedimento penale (2). Ci si riferisce in particolare: (i) all’informazione circa la possibilità dell’accesso al gratuito patrocinio; (ii) alla possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche nel caso in cui si proceda per il delitto di cui all’art. 612 bis s.p.; (iii) alla comunicazione di revoca o sostituzione di misure cautelari alla persona offesa, con possibilità di presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p. (iv) all’aumento del termine per opporsi alla richiesta di archiviazione da dieci a venti giorni; (v) alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa e non solo all'indagato; (vi) alla priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza ai delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale (vii) all’audizione della persona offesa in modalità protetta; (viii) all’estensione della possibilità di incidente probatorio in forma protetta.

Si tratta di interventi - che sebbene non risolutivi – possono incidere sulla prassi giudiziaria favorendo l’applicazione del principio del  giusto processo penale per le donne vittime di violenza.

A quanto sopra, si aggiunge la previsione del permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza (art. 4) rilasciato dal questore (su proposta dell’autorità giudiziaria ovvero previo parere favorevole di quest’ultima), quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un migrante. Tale previsione dovrebbe porre fine al paradosso giuridico derivante dalla legge Bossi–Fini, in forza del quale le donne irregolari, denunciando una violenza sessuale, restavano esposte al rischio concreto di espulsione (vedi il caso di Adama, donna senegalese rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di Bologna nel 2011 dopo aver denunciato l’ex compagno che l’aveva derubata, violentata e ferita alla gola).

Di contro, viene invece prevista la revoca del permesso di soggiorno con conseguente espulsione del migrante condannato anche con sentenza non definitiva (ovvero a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e atti persecutori (art. 4, comma 4 bis). Il legislatore ha, quindi, attribuito a tali comportamenti una valenza immediatamente ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato: ne deriva che la punizione per lo stesso reato è differente a seconda della nazionalità di provenienza dell’autore dell’illecito.

Considerata la percentuale di ricongiungimenti familiari tale previsione è destinata a disincentivare la denuncia, rischiando di produrre un effetto diametralmente opposto rispetto alle finalità complessivamente perseguite, con conseguente irragionevolezza intrinseca ed inefficacia della norma stessa.

Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione rileva il finanziamento del Piano d’azione straordinario con la violenza sessuale e di genere (art. 5), inizialmente previsto “a costo zero” e successivamente incrementato di dieci milioni di euro per il 2013. Disposizione finanziaria necessaria e positiva ma che certamente non esaurisce l’intervento pubblico – istituzionale sul tema della violenza di genere, né tantomeno dovrebbe indurre ad abbassare il livello di critica e contestazione all’impianto complessivo del provvedimento.

All’indomani dell’approvazione del decreto è diffusa la percezione di un’ambiguità tra la centralità che la violenza di genere ha assunto soprattutto attraverso le campagne mediatiche e l’assoluta inadeguatezza dell’intervento normativo.

La debolezza deriva dal non aver impresso alla discussione un segno politico chiaro: il contrasto alla violenza di genere passa attraverso un’azione sinergica non securitaria né esclusivamente repressiva, tesa a rimuovere gli ostacoli di carattere simbolico e materiale che alimentano in ogni contesto (sociale, culturale, lavorativo, istituzionale, mediatico e relazionale) meccanismi di disprezzo dei diritti e della dignità delle donne.

E allora, sebbene sia comprensibile la soddisfazione delle operatrici impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza per talune migliorie contenute nel documento, occorre riportare la discussione sulla possibilità di introdurre interventi integrati che agiscano sul versante della condizione culturale e materiale delle donne, muovendo innanzitutto dal rafforzamento delle misure di welfare – da troppo tempo svilite – che concretamente ne favoriscono l’autonomia e l’uscita dalle situazioni di violenza.

Note

(1) Senza voler qui ripercorrere il dibattito costituzionale in ordine ai presupposti della decretazione d’urgenza, ricordiamo che la necessità di assicurare l’intrinseca coerenza del decreto legge deriva dall’art. 15, comma 3, L. n. 400/88, il quale costituisce una “esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (sent. corte cost. 22 del 1012).

(2) Ciò in attuazione degli obblighi sanciti dalla direttiva n.29/2012 recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo così come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.