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Integrare un approccio di genere nella valutazione dei rischi professionali e nell’individuazione di misure di prevenzione efficaci, non costituisce ancora una prassi consolidata. Ma la fase due potrebbe essere l'occasione giusta per fare un passo avanti

Per una fase due
più sicura

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Foto: Unsplash/ engin akyurt

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, l’emergenza da Covid-19 ha posto una serie di delicate questioni giuridiche, prima tra tutte quella dell’obbligo, o meno, da parte del datore di lavoro, di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (Dvr), ossia il perno su cui ruota l’intero sistema di prevenzione aziendale, considerando che è proprio dall’individuazione dei rischi presenti nell’ambito delle organizzazioni che deriva la possibilità di definire idonee misure di prevenzione e protezione.

In proposito, come i più approfonditi studi condotti sul tema hanno dimostrato, nella fase emergenziale è sembrato corretto escludere tale obbligo, avendo lo stesso legislatore, in quanto dotato delle competenze tecnico-scientifiche necessarie, operato a monte, nei provvedimenti emanati, la valutazione del rischio determinato dal nuovo Coronavirus. Si è ritenuto così che solo nelle realtà che già prima si confrontavano con rischi di tipo biologico, come i servizi sanitari o i laboratori di ricerca, si dovesse procedere alla citata revisione.

Passando, però, per quanto gradualmente, da una fase di carattere emergenziale a una di gestione ordinaria del problema, la cosiddetta "fase due", pare altrettanto evidente come il sistema di prevenzione aziendale non possa che tornare a essere pienamente protagonista, stante l’esigenza di mettere in comunicazione il Dvr con quanto prescritto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 (poi integrato il 24 aprile), e declinato a livello d’impresa nei protocolli di sicurezza anti-contagio.

In effetti, la necessaria permanenza temporale, ben oltre la condizione di più stretta emergenza, di tali misure rende imprescindibile verificare come le stesse interagiscano con le regole organizzative in uso nel contesto lavorativo, modificando o aggiornando il documento in questione laddove necessario.

Il che riporta in primo piano la normativa fondamentale in materia, il d.lgs. n. 81/2008. In particolare, ai fini che qui interessano vale la pena ricordare l’art. 28, comma 1, secondo cui la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui quelli concernenti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere.

Tale ultimo riferimento – che può considerarsi una traduzione legislativa dei postulati della medicina di genere, ispirata al concetto di diversità tra generi in ragione delle differenze, sia biologiche, sia fondate su fattori ambientali, socio-culturali, economici, fra uomo e donna – ha il merito di aver introdotto una concezione non neutra di salute e sicurezza sul lavoro, in virtù del fatto che la probabilità del verificarsi di un evento latamente lesivo dello stato di salute non dipende solo dal tipo e dall’entità dell’esposizione al rischio, ma anche dalle condizioni dei soggetti esposti.

In proposito, va detto che integrare un approccio di genere nella valutazione dei rischi professionali e nell’individuazione di misure di prevenzione realmente efficaci, a partire dai profili dell’organizzazione del lavoro, non costituisce ancora una prassi consolidata.

La fase due potrebbe, però, favorire in questo senso il compimento di un passo in avanti.

Da un lato, se fosse dimostrata su base scientifica, la tendenza relativa a una minore incidenza, specie in termini di gravità, dell'infezione di Covid-19 nelle donne, riscontrata su larga scala e non solo in Italia, non potrebbe non avere riflessi nel senso indicato. Invero, pur dovendosi prima accertare – anche alla luce di dati su ricoveri e ricorsi alla terapia intensiva disaggregati per genere e fasce d’età – i meccanismi scientifici all’origine di tale presunta diversa incidenza (le ipotesi, di tipo biologico, genetico, epidemiologico, comportamentale, sono varie), è chiaro che un approccio di genere nella (ri)valutazione del rischio, con connessa individuazione di adeguate misure prevenzionali, potrebbe risultare sempre più centrale al momento della “riapertura”.

Dall’altro lato, come conferma la recente integrazione al protocollo del 14 marzo, una delle direttrici a cui la fase due dovrà ispirarsi è quella della persistente valorizzazione dello smart working. E, anche in questo caso, un’analisi di genere dei rischi tipici di tale modalità lavorativa (dagli aspetti ergonomici, associati ad esempio alla postura assunta davanti al computer, a quelli per la vista, ai rischi psico-sociali collegati alle applicazioni tecnologiche: time porosity, hyperconnectivity, overworking, burnout) può rivelarsi assai proficua a fini prevenzionali, dal momento che le organizzazioni che ricorrono al lavoro agile appartengono in prevalenza ai settori dei servizi (fra cui quelli pubblici, insegnamento compreso), nei quali, a causa del ben noto fenomeno della segregazione occupazionale, sono soprattutto le donne a trovare impiego.

Infine, due considerazioni.

Innanzitutto, e ancorché le lavoratrici in stato di gravidanza non compaiano fra i gruppi di lavoratori menzionati da legislatore e parti sociali, in situazione di particolare fragilità in quanto esposti a un maggior rischio di gravi conseguenze in caso di contagio (come chi è affetto da altre patologie o i lavoratori anziani), pare che le stesse debbano essere oggetto di una speciale attenzione nella procedura di revisione del Dvr, come, del resto, impone l’art. 28 citato. In effetti, sebbene, secondo gli studi finora condotti, sembrino non esservi evidenze scientifiche che il virus attraversi la placenta e che quindi,  durante la gravidanza o il parto, il nascituro possa essere infettato, è innegabile, come vanno ripetendo i virologi più accreditati, che del SARS-CoV-2 sappiamo ancora troppo poco (tanto che è di questi giorni la notizia di un bimbo nato positivo all’ospedale di Aosta). Vale, d’altra parte, rammentare che, al di là della normativa specifica a esse rivolta, il d.lgs. n. 81/2008, tra gli obblighi datoriali, include quello di tenere conto, nell’affidare i vari compiti, delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, così come, tra delle misure generali di tutela, è previsto l’allontanamento degli stessi dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la persona, con adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

In secondo luogo, in una prospettiva de iure condendo, sembra ormai giunto il momento di porre fine alla situazione di colpevole marginalizzazione nella quale è costretto il lavoro di cura, “cenerentola” anche del diritto della salute e sicurezza sul lavoro. Gli addetti ai servizi domestici e familiari sono, infatti, lasciati fuori dalla pur molto ampia definizione di “lavoratore” fornita dal d.lgs. n. 81/2008. Benché i segnali non siano incoraggianti – come dimostrano i recenti appelli firmati per sollecitare una maggiore attenzione del legislatore verso tale segmento lavorativo –, pare trattarsi di un’esclusione sempre meno giustificata, oltre che di dubbia costituzionalità. Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che, al pari di chi svolge la propria attività in altro settore ad alta partecipazione femminile, ossia quello socio-sanitario (si pensi a infermiere, dottoresse, addette ai servizi di pulizia), coloro che – ancora una volta prevalentemente donne, spesso immigrate – prestano lavoro in quest’ambito costituiscono una delle categorie più esposte al contagio. L’auspicio è che la fase due segni per loro il riconoscimento di una tutela finalmente adeguata.

Riferimenti 

Frascheri C., Prime attenzioni necessarie per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2, Cisl.it

Sclip G. (a cura di), Sicurezza accessibile. La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere, Trieste, EUT, 2019

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