Firmato il decreto che prevede benefici per i datori di lavoro che attuano misure di conciliazione, dai congedi di paternità allo smart working. Quanti sono i fondi stanziati e come funzionerà

Il 12 settembre 2017 è stato firmato il decreto interministeriale che contiene sgravi contributivi per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto, o sottoscrivano, contratti aziendali che prevedono interventi sulla conciliazione vita-lavoro.
Con tale decreto trova finalmente attuazione quella norma del Jobs Act che riservava una quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi alla promozione di interventi di work-life balance[1].
Il decreto avvia una sperimentazione di durata triennale, per il periodo 2016-2018. I fondi stanziati sono pari a 55.200.000 euro per l’anno 2017 e 54.600.000 euro per il 2018, importi che comprendono anche le risorse stanziate, ma non utilizzate, per il 2016.
Chi può accedere al beneficio
Per usufruire dello sgravio occorre aver sottoscritto e depositato, presso l’Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dal mese di gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2017, contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) che introducano misure di conciliazione innovative, migliorative o integrative rispetto a quanto previsto dalla normativa o da contratti collettivi nazionali.
Il decreto delimita le misure di conciliazione che consentono l’accesso allo sgravio contributivo. Le aree di intervento saranno: genitorialità, flessibilità organizzativa e welfare aziendale.
All’interno di tali asset si richiedono misure quali: l’estensione temporale del congedo parentale, con relativa indennità; nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; interventi in materia di lavoro agile; cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti; convenzioni per l’erogazione di servizi di time saving; convenzioni e buoni per servizi di cura.
Indirizzi per i datori di lavoro
Il campo degli interventi è quindi particolarmente ampio, e si ritiene positivo che il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia abbia disposto che gli integrativi aziendali debbano aver introdotto almeno due delle misure elencate, di cui almeno una deve essere riconducibile all’area genitorialità o alla flessibilità organizzativa. Sembra infatti che tale previsione cerchi di indirizzare i datori di lavoro verso interventi che possano costituire un valido supporto ai lavoratori, e in particolare alle lavoratrici più vulnerabili, poiché maggiormente gravate da carichi di cura[2], e al contempo verso soluzioni di management innovative che possano avere ricadute anche in termini di miglioramento della competitività, come lo smart working.
Criteri e modalità dello sgravio
Il decreto prevede che il 20% dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno sia attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro, mentre il restante 80% in base al numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno precedente al deposito della domanda di accesso al beneficio all’Inps.
La richiesta del beneficio avviene inoltrando un’apposita domanda all’Inps, in via telematica, entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati fino al 31 ottobre 2017 ed entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2018.
Per valutare l’efficacia di questo incentivo sperimentale si ritiene che possa essere utile il monitoraggio degli interventi da parte della cabina di regia interministeriale prevista dal Jobs Act[3]. Tuttavia desta perplessità che in tale organo non sia previsto il coinvolgimento delle parti sociali, trattandosi di un incentivo alla conciliazione vita-lavoro che passa attraverso la contrattazione decentrata.
Visti i termini particolarmente stretti e la gestazione particolarmente lunga di tale decreto, più di 2 anni, ci auguriamo almeno che il deposito della circolare operativa da parte dell’istituto sia celere, anche perché, in mancanza di tali indicazioni non si può procedere alla richiesta del beneficio.
Note
[1] Art. 25 del D. Lgs. n. 80/2015
[2]In tal senso è ad esempio positivo il riferimento all’estensione del congedo di paternità perché agisce da pungolo per una maggiore condivisione della genitorialità tra madre e padre, ma anche da indirizzo a livello aziendale verso una maggiore comprensione che il ruolo genitoriale non è solo in capo alla lavoratrice, ma anche il lavoratore ha diritto di essere padre.
[3]La cabina di regia è stata prevista dall’art. 25 del D. Lgs. 80/2016, e istituita con decreto ministeriale del 25 luglio 2016, e ha elaborato le linee guida, che hanno condotto a tale decreto.