Politiche

Nel corso degli ultimi venti anni l'Italia ha adottato più di 70mila minori, diventando il primo paese in Europa per numero di adozioni internazionali. Ma per le madri che intraprendono un percorso di adozione e lavorano, conciliare tutto può diventare un inferno

Nel complicato mondo
delle adozioni

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Foto: Unsplash/David Marcu

L’Italia è da tempo il secondo paese al mondo e il primo in Europa per numero di adozioni internazionali e mantiene questa posizione nonostante il calo mondiale generalizzato che riguarda le adozioni. Dal 2000 al 2021 sono state oltre 52mila le persone con età inferiore ai 18 anni che hanno fatto ingresso nel nostro paese per crescere in una nuova famiglia e le adozioni nazionali hanno dato una famiglia a circa 20mila minorenni nello stesso periodo. In particolare, nel 2021 sono stati adottati in Italia 681 minorenni provenienti dall’estero e sono state realizzate 866 adozioni nazionali, cui si devono aggiungere 667 affidamenti pre-adottivi.[1] 

Ma cosa significa essere una famiglia adottiva in Italia? Le politiche italiane in materia di tutela e sostegno della maternità, di work-life balance, di sostegno al reddito legate alla genitorialità non contengono, a un primo sguardo, profili discriminatori che penalizzano le famiglie adottive. Tuttavia, a causa di alcune caratteristiche distintive proprie delle famiglie adottive, può capitare che le politiche familiari generali le lascino fuori o le ostacolino. Infatti, la formula individuata dal legislatore a salvaguardia del principio di non discriminazione “nato o adottato”, non è sufficiente se non si introducono correttivi o compensazioni utili a ridurre o annullare lo scarto con le famiglie non adottive e a beneficiare delle misure previste dalla legge.

Come funzionano i congedi parentali

La differenza più macroscopica è l’età di ingresso della figlia o del figlio nella famiglia: nelle adozioni internazionali l’età media è di 6,5 anni in crescita costante. Questo dato – correlato ai pregressi vissuti traumatici, alla indisponibilità di dati sanitari e genetici, alla elevata presenza di “bisogni speciali” fra i minori con background adottivo – hanno un'incidenza sfavorevole sulla successiva conciliazione tra le esigenze familiari e le attività lavorative dei genitori adottivi, se il sistema di equità sostanziale delle politiche familiari non è stato salvaguardato all’origine.[2]

Un esempio evidente di questo disallineamento si può osservare rispetto al congedo per la malattia del figlio (previsto dagli articoli 47-52 del decreto legislativo 151/2001) che prevede l’astensione dal lavoro per entrambi i genitori senza limiti temporali per figli con età non superiore ai 3 anni. Quando il figlio compie 3 anni e fino agli 8, il congedo può essere richiesto fino a cinque giorni all'anno.

La situazione differisce in caso di adozione: se il bambino arriva nella famiglia adottiva entro i 6 anni d'età, il congedo può essere richiesto da entrambi i genitori senza limiti temporali fino al compimento dei 6 anni e comunque entro tre anni dall’adozione; se, invece, il bambino all’adozione ha un età maggiore di 6 anni il congedo sarà di cinque giorni all'anno sempre entro tre anni dall’adozione. Poiché l’età media all’ingresso in famiglia dei bambini in adozione è di circa 6,5 anni, le famiglie adottive potranno richiedere il congedo per malattia del figlio solo fino a cinque giorni all'anno.  

Tuttavia, il dispositivo senza limiti temporali è di grande utilità soprattutto per quei genitori che lavorano che hanno adottato figli oltre i 6 anni di età per sostenerne e tutelare l’impegno di cura. Anche nei casi in cui il bambino è adottato a circa 4 anni di età il periodo di congedo a disposizione del genitore lavoratore è ridotto: non sarà di tre anni, come per i genitori non adottivi, ma solo due anni (fino al compimento dei 6 anni di età del figlio), senza possibilità di portare in deroga l’anno non usufruito.

Questa differenza, sebbene in parte compensata dal legislatore, si inserisce in un costrutto che ipotizza che i bambini sono più soggetti a malattie (e bisognosi di cure parentali) quanto più sono piccoli di età. Va considerato però che i minori adottati per il loro vissuto di deprivazione e di cure carenti e discontinue (sia perché figli di famiglie fragili o trascuranti, sia perché precocemente inseriti in luoghi di protezione) possono avere un elevato bisogno di accudimento e cure, su questo mancano dati anamnestici e delle elevate percentuali di disabilità conosciute o da accertare.

Collocamenti provvisori e affidi pre-adottivi

Oltre a ciò, sono sempre più numerosi e diffusi i casi delle adozioni nazionali in cui l’adozione è preceduta da un periodo anche molto lungo del cosiddetto “collocamento provvisorio” presso la famiglia interessata all'adozione, e questo avviene quando manca una sentenza di dichiarazione dell’adottabilità del minore preliminare all’affidamento pre-adottivo.

Nella fase di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i diritti e i doveri che spettano agli affidatari, e nel caso di genitori lavoratori con minori in collocamento provvisorio, il congedo per malattia del bambino è usufruibile a 'macchia di leopardo' e a discrezione degli uffici territoriali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps). In assenza di circolari interpretative dell'Inps, il congedo per malattia del bambino nei casi di collocamento provvisorio non è automaticamente acquisito dai datori di lavoro. 

Tuttavia, i genitori lavoratori con un figlio in collocamento provvisorio o in affido pre-adottivo a rischio giuridico, per evitare la rintracciabilità dei minori e mantenere riservata la loro identità originaria, sono sollecitati dalla normativa e dai Tribunali per i minorenni a non utilizzare i dati anagrafici del minore e il relativo codice fiscale.

Difficoltà che pesano sulle madri lavoratrici

La conseguenza di questa misura cautelare è l’impossibilità per i genitori che lavorano, di esercitare diritti fondamentali in assenza di un documento sostitutivo: il minore non potrà essere iscritto al Servizio sanitario nazionale per l’individuazione del pediatra di libera scelta, non potrà fruire dei servizi sociosanitari pubblici, non potrà avere accesso immediato alle prestazioni obbligatorie (come le vaccinazioni) per le quali è richiesta una documentazione specifica a cura del tutore.[3] 

I genitori collocatari, invece, non potranno avviare le pratiche per la richiesta del congedo di maternità o dell’indennità del congedo parentale, per gli assegni familiari, per l’assegno di natalità o premio alla nascita e qualsiasi altra richiesta di prestazione riguardante il sostegno al reddito fino alla risoluzione della situazione giuridica del minore.  

La complessità che contraddistingue l’adozione, l’esigenza di tempo per costruire un saldo legame fra genitori e figli, i bisogni speciali dei figli, la difficoltà di poter contare su adeguate misure di conciliazione e di flessibilità lavorativa, non di rado, portano uno dei genitori (di norma la madre) a optare per un impiego part-time o a lasciare il lavoro.

In questo quadro, è fondamentale che la conciliazione dei compiti di cura sia progettata anche nel rispetto dei bisogni della famiglia adottiva e quindi con interventi e servizi educativi personalizzati in relazione alle esigenze di bambini e ragazzi e non solo a quelle dei neonati. 

Note

[1] Fonte: Commissione per le Adozioni Internazionali, 2022; Ministero della Giustizia, 2022.

[2] Il termine ombrello special needs (introdotto dalla Hague Conference on Private International Law, nel 2008) comprende oltre ai minori che presentano gravi traumi o problemi di comportamentali e minori con incapacità fisiche e mentali, anche i minori che hanno più di sette anni e le fratrie numerose. Le adozioni di due o più minori, congiuntamente all’età pari o superiore ai sette anni, rappresentano più della metà dell’intera categoria secondo i dati della Commissione per le Adozioni Internazionali 2018a, 2019, 2020a, 2021. 

[3] Nella scuola la questione è stata risolta grazie al documento del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca Linee di indirizzo per favorire lo studio degli alunni adottati (2014): si può presentare la domanda di iscrizione online anche in mancanza del codice fiscale (in caso di adozione internazionale) dato che una funzione di sistema permette di creare un codice fiscale provvisorio che sarà sostituito dalla scuola sul portale SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione, un’area riservata in cui sono disponibili applicazioni e comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, ndr) con il codice fiscale definitivo, avvalendosi dei documenti presentati dalla famiglia. Mentre per l’adozione nazionale con codice fiscale originario l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia recandosi direttamente presso la scuola senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online.