A breve l'Italia potrebbe fare un importante passo avanti in materia di genitorialità. Una lettura giuslavorista dell'emendamento presentato alla legge di stabilità
Genitorialità,
una scelta condivisa

Il pieno godimento del diritto alla cura passa attraverso la condivisione tra uomini e donne: raggiungere una genitorialità condivisa per una migliore qualità della vita familiare e professionale, nonché per promuovere l’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro è un obiettivo concreto verso cui tendere. Nel nostro paese, a breve, potrebbe essere compiuto un importante passo in avanti verso tale direzione.
È stato proposto infatti il ddl 2082/2015, Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale, che verrà presentato come emendamento alla legge di stabilità in discussione. Il ddl prevede un intervento, che avevamo già sostenuto in passato[1]: l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio pari ad almeno quindici giorni lavorativi. Secondo il testo presentato, il congedo dovrebbe essere fruito nell’arco di trenta giorni dalla nascita del figlio e sarebbe interamente retribuito, in quanto verrebbe “riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione”.
La misura è rivolta solo ai lavoratori dipendenti, ma ci auspichiamo sin da ora l’estensione alle altre forme di lavoro, in cui tra l’altro, sono più accentuate le problematiche di equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Riteniamo inoltre opportuno che il diritto all’astensione lavorativa sia nella disponibilità del padre entro i 5 mesi successivi la nascita del figlio, e non solo per trenta giorni, in linea con il congedo di maternità, oltre che con la legge n.92/2012. In questo modo si consentirebbe una fruizione più flessibile, tenendo conto che il congedo di paternità obbligatorio può essere goduto anche in modo non continuativo, circostanza che su 30 giorni, consente un ben ristretto margine di manovra. Valutiamo positivamente, in questo senso, la previsione anche nel caso del congedo di paternità, della facoltà di sospendere l’astensione qualora il minore sia ricoverato, per goderne in tutto o in parte dalla data di dimissioni del bambino, recentemente introdotta dal decreto legislativo n.80/2015 nel caso del congedo di maternità, in recepimento della giurisprudenza sul punto. Sosteniamo anche che il congedo di paternità obbligatorio vada esteso ai casi di adozione e affidamento, si rischia altrimenti di dar luogo a una ingiustificata disparità di trattamento. La modifica dovrebbe riguardare anche il diritto a un congedo per il periodo di permanenza all’estero, periodo richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione internazionale, analogo a quanto previsto per la lavoratrice madre, consentendo in questo modo a entrambi i genitori di recarsi all’estero per seguire insieme le pratiche per l’adozione. Un’equiparazione che si porrebbe, inoltre, in linea di conformità,con il Jobs Act, che è intervenuto equiparando genitorialità naturale e acquisita su più punti.
L'intervento è sperimentale e, così come era stato per il congedo di paternità di 3 giorni introdotto dalla legge Fornero, dovrebbe avere una durata triennale. In questo quadro, l’art. 14, comma 8 relativo al monitoraggio acquista una particolare rilevanza visto che una delle criticità della legge Fornero consiste proprio nell’assenza di dati certi su quanto effettivamente sia stato utilizzato il congedo di paternità. La necessità di dotarsi di strumenti di monitoraggio trova un riscontro nel fatto che nella relazione di introduzione al ddl viene usata come fonte un'indagine condotta da una testata giornalistica e non da un ente statistico o di ricerca.
Le misure esposte nel disegno di legge mettono in luce la necessità di incoraggiare una maggiore partecipazione degli uomini alle responsabilità genitoriali che di riflesso consentirebbe alle donne una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Inoltre misure come questa affermano la funzione sociale della maternità, e promuovono la genitorialità come libera scelta condivisa.
NOTE
[1] Si consenta un rinvio a V. Viale, R. Zucaro, I congedi a tutela della genitorialità nell’Unione europea. Un quadro comparato per rileggere il Jobs Act,WorkingPaper Adapt, 2015, n. 175; V. Viale, I congedi di paternità un confronto in Europa, in Isfol OccasionalPaper (2012).