Politiche

La violenza digitale e online è al centro della proposta di direttiva presentata alla Commissione europea da Parlamento e Consiglio europeo, con l'obiettivo di adeguare la normativa ai cambiamenti portati dalle nuove tecnologie negli ultimi dieci anni

Violenza digitale,
l'Europa si aggiorna

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Foto: Unsplash/David Veksler

Da un’indagine condotta nel 2020 dalla World Wide Web Foundation è emerso che una giovane donna su due ha subito qualche forma di violenza online. L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha comportato la diffusione di molti tipi di violenza online contro donne e ragazze. Contro questa nuova forma di violenza l'azione dei singoli stati risulta insufficiente ed è proprio per la dimensione intrinsecamente transnazionale che la lotta contro questo tipo di abusi è centrale nella proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.[1]

Come sottolineato nel report dello European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, le legislazioni nazionali rispetto alla violenza online risultano lacunose e rendono necessaria un’azione a livello europeo.[2] Il riferimento a queste forme di violenza manca nella Convenzione del Consiglio d’Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), mentre invece esse rientrano a pieno nelle competenze dell’Ue in quanto la “criminalità informatica” figura nell’elenco dei crimini, unitamente ad altri, quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di donne e minori, rispetto a cui l’Ue può stabilire, mediante direttive, norme minime relativamente alla definizione del reato e alle sanzioni (art. 83.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TfUe).

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione fa seguito agli impegni programmati nella Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Avvalendosi delle basi giuridiche esistenti nel Trattato di funzionamento dell'Unione europea (art. 82.2 e il citato art.83.1 dello stesso), essa mira a integrare l'acquis dell'Ue e le legislazioni nazionali e a realizzare pienamente, tramite una direttiva vincolante per gli stati membri, gli obiettivi della Convenzione di Istanbul nei settori di competenza dell'Ue.

Va ricordato che a settembre 2022 la Convenzione di Istanbul non era ancora stata ratificata da sei stati membri - Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia e Slovacchia - e che la Polonia, pur avendola ratificata, ha annunciato l’intenzione di recedere.

Occorre poi rilevare le carenze e la frammentarietà dell’implementazione della Convenzione nei paesi membri che l’hanno ratificata, come segnalato dal gruppo di esperti "Grevio" incaricato di monitorarne l'attuazione. La frammentarietà e molteplicità di approcci legislativi negli stati membri crea incertezza giuridica rispetto ai diritti delle vittime nell'Ue. Alcuni esempi. In alcuni paesi la definizione di violenza domestica è gender neutral oppure è necessaria la ripetizione o la regolarità degli atti violenti perché sia considerata tale; in alcuni casi la violenza economica o addirittura la violenza sessuale nelle relazioni intime non sono riconosciute come forme di violenza domestica. In alcuni stati membri la condizione perché si configuri il reato di stupro è l'uso della forza o della minaccia, in altri invece è sufficiente la sola assenza di consenso all'atto sessuale da parte della vittima, come nel caso della legge spagnola del “solo sì è sì”.[3] 

Da parte sua, l’Ue ha fino ad oggi aderito alla Convenzione di Istanbul solo limitatamente a quanto attiene alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alle disposizioni riguardanti l’asilo, ed è verosimile che lo stallo in seno al Consiglio rispetto alla completa adesione continui a protrarsi a lungo, nonostante il Parlamento europeo abbia espresso la sua disapprovazione e la Commissione consideri questo completamento di grande importanza nel processo di integrazione.

Attualmente l’Unione non dispone di una legislazione vincolante che si occupi in modo specifico della violenza contro le donne e della violenza domestica, benché diverse direttive che stabiliscono norme generali o riguardano altre forme di violenza siano applicabili anche alle vittime di violenza di genere. Si tratta di un corpus legislativo risalente a più di 10 anni fa che, anche per i cambiamenti intervenuti, si è dimostrato non adeguato a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Commissione ha quindi deciso di proporre quella direttiva da tempo richiesta dal Parlamento europeo, dalla Lobby europea delle donne, dal network Women Against Violence europe (WAVE) e da altre reti europee di donne e femministe..

Stante la facoltà degli stati di introdurre norme di livello più elevato, la proposta fissa norme minime riguardanti: la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica; la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica; la protezione e l'assistenza delle vittime anche nell’accesso alla giustizia e nel procedimento penale.

L'ambito di applicazione comprende i reati di stupro, mutilazioni genitali femminili (artt. 5 e 6), criminalità informatica (art.7) e tutti gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica che configurano reati ai sensi del diritto dell'Unione e degli ordinamenti nazionali (art.3).

Gli stati membri sono tenuti a provvedere perché siano puniti in quanto sfruttamento sessuale tutti i tipi di mutilazione genitale femminile e la costrizione o l’induzione ad essa, così come lo stupro definito come ogni atto di penetrazione sessuale non consensuale, in assenza di consenso volontario, ma anche nell’assenza dovuta all’incapacità della donna a esprimere una libera volontà a causa delle condizioni fisiche o mentali. Nello stesso articolo viene specificato che il consenso deve poter esser revocato in ogni momento e che l’assenza di consenso non può esser contestata sulla sola base del silenzio e della mancata resistenza fisica o verbale.

Le mutilazioni genitali femminili e lo stupro, rappresentando una espressione di dominio e controllo sociale sulla sessualità, rientrano nella nozione di “sfruttamento sessuale delle donne e dei minori” (art 83.1 TfUe), definito nella relazione introduttiva alla proposta, come qualsiasi abuso di una condizione di incapacità, vulnerabilità o squilibrio di poteri per trarre un vantaggio monetario, sociale o politico da un atto sessuale con un'altra persona ai fini di gratificazione sessuale, guadagno economico, o acquisizione di potere su quella persona. In questo senso non solo stupro e mutilazioni genitali, ma anche matrimoni obbligati e molestie sessuali si configurano come abuso o sfruttamento dell’esistente squilibrio di potere tra i sessi.

Come reati di violenza informatica contro le donne sono specificati la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online e l'istigazione alla violenza o all'odio online. Gli stati devono garantire la rimozione da internet del materiale connesso a questi reati e la possibilità per le vittime di ricorrere in giudizio.

Il ricorso alla giustizia e la protezione, anche da forme di rivittimizzazione nel processo, devono essere assicurati a tutte le vittime di violenza di genere e domestica a prescindere da ogni tipo di discriminazione,  dunque anche uomini e persone non binarie LBTIQ,[4] dedicando particolare attenzione alle persone più vulnerabili, disabili o appartenenti a minoranze razziali o etniche.

Perché le vittime siano efficacemente tutelate gli stati devono emanare misure di allontanamento e ordini di protezione, mentre domande sul comportamento sessuale passato della vittima devono essere escluse dall'indagine e dal procedimento giudiziario.

Un capitolo è dedicato alle disposizioni riguardanti l'assistenza da fornire alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e all’elenco di servizi (numeri telefonici nazionali e unico a livello dell'Ue, centri anti-violenza, case rifugio) specifici per le vittime, donne migranti incluse, anche se prive di documenti o richiedenti protezione internazionale.

Non diversamente dalla Convenzione di Istanbul si stabilisce che organismi nazionali, quali quelli per la parità, siano legittimati a fornire assistenza alle vittime e ad agire nel procedimento penale, così come si dispone l'obbligo di condurre campagne di prevenzione e sensibilizzazione e di avviare programmi di ricerca e formazione.

Oltre alla cooperazione tra gli stati prevista nella convenzione, si dispone il coordinamento delle politiche nazionali e, molto importante, l'armonizzazione a livello Ue della raccolta dei dati forniti dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione giudiziaria e dai servizi sociosanitari.

È politicamente rilevante che, dopo decenni di richieste da parte delle reti europee di donne, la Commissione abbia finalmente formulato questa proposta che, pur rimanendo all’interno delle attuali competenze Ue, mira a introdurre degli obblighi vincolanti per tutti gli stati membri, riprendendo in gran parte le disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Di grande importanza politica, oltre alla definizione dei reati di violenza online, è l’ampliamento della nozione di sfruttamento sessuale di donne e bambini che, accogliendo istanze femministe, include abusi sessuali basati sullo sfruttamento di condizioni di squilibrio di capacità e di potere a fini di controllo. Con questo ampliamento, che si traduce pure in un’interpretazione estensiva delle competenze iscritte nel trattato rispetto al tema della violenza contro donne e minori, la Commissione non solo si esprime in difesa dei diritti delle donne anche rispetto agli attacchi in atto, ma invia al contempo un segnale alle forze politiche e ai governi sovranisti, che di questi attacchi sono responsabili e che più ostacolano il completamento dell’adesione Ue alla Convenzione di Istanbul, di un limite non valicabile rispetto alle garanzie di diritti fondamentali.

Note

[1] Commissione Europea,  Strasburgo, 8.3.2022 COM(2022) 105 final 2022/0066 (COD), Proposta di  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

[2] European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021

 

[3] Informazioni raccolte da GREVIO e nei reports dell’European network of legal experts in gender equality and non-discrimination